L’accesso difensivo non prevale sugli atti tributari riservati (TAR Marche n. 809 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione in materia di accesso agli atti instaura un giudizio sul rapporto, nel quale il giudice valuta direttamente la fondatezza della pretesa ostensiva del privato, prescindendo dalla legittimità del diniego impugnato. Gli atti tributari sono espressamente esclusi dall’accesso documentale ai sensi dell’art. 24, co. 1, lett. b), l. n. 241/1990, in particolare quando attengono a procedimenti ancora in corso. La finalità difensiva dell’istanza non determina un’automatica prevalenza dell’accesso sulla riservatezza dei dati fiscali, atteso che la tutela del diritto di difesa in giudizio trova piena realizzazione attraverso i poteri istruttori officiosi del giudice amministrativo, esercitabili ai sensi degli artt. 63, 64 e 65 c.p.a..
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nel medesimo settore della controinteressata, presentava alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate un’istanza di accesso finalizzata ad ottenere il processo verbale di contestazione e gli atti dell’accertamento fiscale relativi alla posizione della società concorrente. L’Amministrazione finanziaria opponeva un diniego, motivato dal dissenso della società controinteressata. Il ricorso presentato alla Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi veniva dichiarato inammissibile. Avviato il giudizio dinanzi al TAR Lazio, quest’ultimo declinava la propria competenza territoriale, con conseguente riassunzione della causa dinanzi al TAR Marche.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale premette che l’oggetto del giudizio è rappresentato dalla fondatezza sostanziale della pretesa ostensiva, non già dalla correttezza formale del provvedimento di diniego impugnato o della decisione della Commissione. L’istanza aveva ad oggetto atti tributari, come emerso dal contenuto testuale della richiesta e dalla circostanza che l’accesso era stato richiesto anche all’Agenzia delle Entrate, ente privo di competenze in materia ambientale.
Richiamando l’art. 24, co. 1, lett. b), l. n. 241/1990, il Collegio esclude l’ostensibilità degli atti tributari, con particolare riferimento a quelli relativi a procedimenti non ancora definiti. La norma pone una preclusione assoluta, non superabile dalla mera allegazione di un interesse difensivo.
Il Tribunale osserva, inoltre, che l’interesse concorrenziale vantato dalla ricorrente non può fondare un accesso indiscriminato a dati industriali, commerciali e fiscali di un concorrente. In proposito, viene richiamata la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, causa C-686/24 del 10.06.2025, che ha escluso un’aprioristica prevalenza dell’accesso difensivo sulla tutela dei segreti tecnici e commerciali.
Infine, il Collegio evidenzia che il diritto di difesa può essere adeguatamente garantito dagli strumenti istruttori che il giudice amministrativo può attivare d’ufficio nel processo, ai sensi degli artt. 63, 64 e 65 c.p.a. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite in favore della sola parte controinteressata.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.