Piano di recupero non sana automaticamente gli abusi edilizi (C.G.A.R.S. n. 103 del 12.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il piano di recupero urbanistico non determina la sanatoria automatica degli abusi edilizi ricompresi nella sua perimetrazione. Esso assolve a una funzione riparatoria del tessuto urbano di ampio respiro e a scala urbanistica, sicché la regolarizzazione delle opere abusive resta obiettivo mediato e non immediato. L’art. 14 della l.r. Sicilia 37/1985 non contiene alcuna previsione che attribuisca al piano efficacia di titolo edilizio sanante, e l’ultimo comma della disposizione, nel chiarire che la redazione dei piani particolareggiati non sospende la procedura per il rilascio della concessione in sanatoria, conferma l’autonomia tra i due procedimenti. La regolarizzazione resta perciò subordinata all’accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001, che richiede la doppia conformità alle prescrizioni urbanistico-edilizie vigenti sia all’epoca di realizzazione dell’abuso sia a quella di presentazione dell’istanza.
Il Fatto
I proprietari di un terreno realizzano, in assenza di titolo abilitativo, un’abitazione di circa 60 mq, un locale garage di circa 70 mq e una tettoia in legno di circa 25 mq. Il Comune ingiunge la demolizione con ordinanza n. 126/2015. Solo dopo l’ordine, gli interessati presentano istanza di regolarizzazione, sostenendo l’inserimento delle opere in un piano di recupero approvato nel 2014.
Il Comune respinge l’istanza di accertamento di conformità e adotta l’ordinanza di accertamento di inottemperanza e di acquisizione gratuita al patrimonio comunale. Il TAR Sicilia respinge il ricorso. Gli interessati appellano deducendo la specialità della fattispecie, l’omessa decisione di motivi e la violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la tesi secondo cui la ricomprensione delle opere nel piano di recupero varrebbe di per sé a legittimarle, con un obbligo dell’Amministrazione di mera presa d’atto. L’argomento è respinto: il piano di recupero è strumento pianificatorio attuativo che riorganizza il disegno urbanistico di una zona degradata, non un provvedimento di sanatoria in blocco.
La Corte richiama la giurisprudenza amministrativa sul punto (Cons. Stato n. 8141 del 2023, n. 3836 del 2021, n. 6762 del 2020) e valorizza l’ultimo comma dell’art. 14 della l.r. Sicilia 37/1985, che sancisce l’autonomia tra procedimento d’ufficio del piano e procedimento a istanza di parte per la concessione in sanatoria. Ne deriva che, in assenza di una pendente istanza di condono, la regolarizzazione non può che passare dall’accertamento di conformità.
Quanto alle distanze minime dai confini e dai fabbricati limitrofi, il Collegio rileva che l’esito positivo della verifica ex art. 36 d.P.R. 380/2001 presuppone la corrispondenza alle prescrizioni vigenti in entrambi i momenti temporali. Poiché le opere sono pacificamente anteriori al piano, e il diniego comunale già evidenziava la violazione delle distanze all’epoca di realizzazione, la questione sull’applicabilità delle NTA del piano alle edificazioni preesistenti diventa irrilevante.
È respinta anche la censura sul difetto di motivazione del diniego: il provvedimento conclusivo ha recepito la proposta istruttoria del tecnico comunale, che integra il contenuto dell’atto, e il carattere vincolato dell’accertamento consente una motivazione sintetica. Quanto all’asserita ubicazione sotterranea del garage, idonea a invocare la deroga dell’art. 9 della l. 122/1989, la Corte rileva che il verbale di sopralluogo della Polizia municipale e le fotografie allegate collocano il manufatto a piano terra.
Infine, sull’ordine di demolizione, il Collegio ribadisce che l’atto è dovuto e vincolato e non richiede motivazione rinforzata, neppure a fronte del lungo lasso di tempo intercorso, e che l’abuso edilizio costituisce illecito permanente, rispetto al quale non matura alcun affidamento. L’accertamento di inottemperanza e l’acquisizione al patrimonio comunale possono essere contenuti in un unico atto, senza violazione del principio di tipicità né del diritto di difesa; le censure riproposte senza confutazione della sentenza sono inammissibili ex art. 101 Cod. proc. amm. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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