Concorso docenti, titolo di accesso valutato una sola volta (TAR Marche n. 1044 del 12.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La Tabella B allegata al d.m. n. 205/2023 attribuisce il punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale una sola volta, in via alternativa, sulla base della laurea oppure dell’abilitazione specifica, secondo la formula (p−75):2. Il candidato che abbia dichiarato quale titolo di accesso l’abilitazione specifica non può pretendere la valutazione aggiuntiva del voto di laurea, restando questo assorbito nel titolo effettivamente speso. La scelta del titolo di accesso risponde a una determinazione del candidato e non integra una disparità di trattamento irragionevole tra docenti laureati e non laureati. La valutazione è conforme alle indicazioni dell’allegato B e non è contraddetta dai paragrafi che disciplinano le abilitazioni ulteriori rispetto a quella dichiarata.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato al concorso ordinario per la classe di concorso A037, bandito per le Regioni Marche, Abruzzo e Umbria, dichiarando nella domanda il possesso congiunto della laurea magistrale in Ingegneria dei sistemi edilizi, conseguita con 110 e lode, e dell’abilitazione specifica ottenuta con il concorso ordinario del 2020.

Pubblicata la graduatoria generale di merito con il provvedimento del 10 agosto 2024, il ricorrente ha impugnato l’esito, contestando con un unico motivo la mancata valutazione del voto di laurea in aggiunta all’abilitazione. Da qui la richiesta di rettifica della graduatoria e il ricorso al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso, confermando l’esito già anticipato in sede cautelare con l’ordinanza n. 325/2024. Il bando prevede due modalità alternative di accesso: tramite laurea oppure tramite abilitazione specifica.

La Tabella B del d.m. n. 205/2023 stabilisce che il punteggio per il titolo di accesso sia attribuito una sola volta, alternativamente in base alla laurea o all’abilitazione, con la formula (p−75):2, dove “p” è il voto espresso in centesimi, con valorizzazione solo se superiore a 75/100. Poiché il ricorrente ha dichiarato quale titolo di accesso l’abilitazione specifica, con voto 151,50 riportato in centesimi (76/100), ha ottenuto per tale titolo 0,5 punti.

Il giudice ha ritenuto non irragionevole la scelta di non attribuire un’eccessiva valutazione ai titoli dei candidati in possesso di abilitazione rispetto a chi accede con titoli di servizio o con i soli 24 CFU/CFA. Il candidato può comunque dichiarare i 24 CFU come titolo di accesso e ottenere la valutazione della laurea. La scelta risponde a una determinazione del candidato, anche in ragione dell’art. 3, comma 7, del d.m. n. 205/2023, che esonera i possessori dell’abilitazione specifica dai 36 CFU aggiuntivi.

L’abilitazione conseguita ha ricevuto autonoma valorizzazione ai sensi del paragrafo B4.1, e non del punto A1.2, che richiede percorsi selettivi di accesso e non il superamento di un concorso. I paragrafi A.1.2 e A.1.3 riguardano abilitazioni ulteriori rispetto a quella spesa come titolo di accesso. Conseguentemente, nessun punteggio poteva essere attribuito anche per la laurea, assorbita nell’abilitazione.

Il Collegio ha condiviso l’orientamento della competente Sezione del TAR Lazio (sentenze III bis nn. 12015, 15531, 18819, 20089 del 2025 e 1899 del 2026). Il ricorso è stato respinto, con spese compensate in ragione della particolarità della disciplina concorsuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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