Valutabile quale titolo aggiuntivo il diploma di laurea “vecchio ordinamento” superiore alla laurea triennale di accesso (TAR Puglia n. 341 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
È illegittima la disposizione del bando di concorso che, ai fini della valutazione dei titoli aggiuntivi, attribuisca punteggio soltanto alla laurea, al diploma di laurea, alla laurea specialistica o magistrale ulteriore rispetto al titolo utilizzato per l’ammissione, qualora tale previsione impedisca di valorizzare il diploma di laurea “vecchio ordinamento” a ciclo unico posseduto dal candidato. Il diploma di laurea conseguito al termine di un percorso quadriennale o quinquennale a ciclo unico costituisce titolo oggettivamente superiore alla laurea triennale richiesta come requisito minimo di accesso: la sua esclusione determina una disparità di trattamento tra candidati in possesso di titoli di cultura manifestamente diversi. Laddove la lex specialis non consenta di indicare il titolo superiore come aggiuntivo, non può trovare applicazione il principio di autoresponsabilità dichiarativa.

Il Fatto

Un candidato partecipava al concorso indetto dalla Regione Puglia per la copertura di diciotto posti di categoria D, profilo “Specialista Risorse Economico-Finanziarie”, dichiarando come titolo di ammissione il diploma di laurea “vecchio ordinamento” in Economia e Commercio. Nella sezione relativa agli ulteriori titoli accademici non segnalava nulla, non essendo prevista dal bando la possibilità di indicare il medesimo titolo come aggiuntivo. Superate le prove, il ricorrente si collocava al centotrentottesimo posto della graduatoria con un punteggio di 25,375. Avendo ottenuto 1,5 punti in meno rispetto a quanto ritenuto dovuto per il possesso della laurea “vecchio ordinamento”, impugnava gli atti della procedura e le clausole del bando che escludevano tale titolo dalla valutazione dei titoli aggiuntivi, deducendone l’illegittimità per violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e parità di trattamento.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accolto il ricorso richiamando il proprio consolidato orientamento, già espresso nelle sentenze numeri 211 e 212 del 2024, 309, 524, 656 e 828 del 2024, nonché nelle successive pronunce, e la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che riconosce la natura di titolo superiore al diploma di laurea “vecchio ordinamento” rispetto alla laurea triennale. Il Collegio ha evidenziato come il bando ammettesse alla selezione, alternativamente, la laurea di primo livello, il diploma di laurea, la laurea specialistica o la laurea magistrale. La circolare del Ministero della Funzione pubblica n. 6350 del 2000 ha equiparato i titoli del vecchio ordinamento alla laurea triennale ai soli fini dell’accesso alle qualifiche non dirigenziali, senza che da tale equiparazione possa derivare l’esclusione del titolo superiore dalla valutazione come titolo aggiuntivo.

La norma del bando è stata ritenuta illegittima nella parte in cui non consente di valutare il diploma di laurea “vecchio ordinamento” a ciclo unico posseduto dal candidato. Il giudice ha osservato che l’esclusione di tale titolo dalla valutazione dei titoli aggiuntivi comporterebbe un’irragionevole disparità di trattamento tra chi ha conseguito una laurea triennale e chi ha completato un percorso di studi più articolato, caratterizzato da un maggior numero di esami e da una diversa e più approfondita esperienza accademica. La differenza tra i due percorsi formativi emerge anche dagli obiettivi indicati dal d.M. n. 270/2004, che distingue la laurea di primo livello, volta a garantire una padronanza dei metodi e contenuti scientifici generali, dalla laurea magistrale, finalizzata a fornire una formazione di livello avanzato per attività di elevata qualificazione.

Il Collegio ha escluso l’applicazione del principio di autoresponsabilità dichiarativa richiamato dall’Amministrazione. Tale principio presuppone che il candidato abbia la possibilità di indicare correttamente i titoli posseduti; nella vicenda esaminata, invece, la lex specialis non consentiva affatto di far valere il diploma di laurea “vecchio ordinamento” come titolo ulteriore, rendendo impossibile qualsiasi dichiarazione in tal senso. La sentenza ha precisato che la giurisprudenza del TAR Lazio invocata dalla Regione riguarda una fattispecie diversa, nella quale il bando permetteva di indicare la laurea magistrale come titolo di accesso e il candidato non lo aveva fatto, con la conseguenza che lì l’esclusione del punteggio era giustificata.

Il ricorso è stato, pertanto, accolto con annullamento in parte qua dell’articolo 7 del bando, della graduatoria finale, delle determinazioni regionali e dei verbali della Commissione esaminatrice, con conseguente riconoscimento al ricorrente del punteggio aggiuntivo di 1,5 punti. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità e della non agevole soluzione delle questioni interpretative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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