Contaminazione ambientale e responsabilità solidale tra successori d’impresa (Cons. Stato n. 10409 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di bonifica ambientale, l’accertamento del nesso causale tra l’attività di un operatore e la contaminazione si fonda sul criterio del «più probabile che non», che può essere assolto anche mediante presunzioni semplici e indizi gravi, precisi e concordanti, purché l’autorità indichi un percorso causale più probabile della sua negazione. Il soggetto individuato come responsabile non può limitarsi a prospettare il dubbio circa una responsabilità altrui, ma deve allegare e documentare un decorso causale alternativo più probabile. Quando non è possibile frazionare gli effetti delle singole condotte, l’obbligo di bonifica grava in via solidale su tutti i responsabili, con diritto di rivalsa verso i corresponsabili. La successione d’impresa a titolo universale e la continuità dell’attività trasferiscono all’incorporante la responsabilità del dante causa.

Il Fatto

La Città metropolitana di Venezia, con provvedimento del 6 luglio 2023, ha individuato la società Eni Rewind e il Consorzio Agrario del Nordest quali soggetti responsabili della potenziale contaminazione da ceneri di pirite e, per il solo Consorzio, anche da idrocarburi, di un fondo in Portogruaro riconducibile a un’area ex consorzio agrario.

Entrambi hanno impugnato gli atti davanti al TAR Veneto. Con le sentenze n. 1297/2024 e n. 1296/2024, il giudice amministrativo ha respinto i ricorsi. Le società hanno proposto appello al Consiglio di Stato, che ha riunito i gravami per connessione soggettiva e oggettiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza costante secondo cui, in materia ambientale, l’accertamento del nesso causale si basa sul criterio del «più probabile che non» (richiamata Ad. plen. n. 10 del 2019 e Sez. IV n. 172 del 2021). La Corte di Giustizia ha declinato la nozione di causa in termini di aumento del rischio, richiedendo indizi plausibili quali la vicinanza dell’impianto e la corrispondenza tra sostanze ritrovate e componenti impiegati.

Sul versante probatorio, il Consiglio valorizza i fatti noti individuati dall’amministrazione: la contiguità tra l’area ex Perfosfati e quella dell’Unione Agraria, l’interramento delle ceneri nelle aree dove avevano sede i soggetti poi succeduti dal Consorzio, l’assenza di siti alternativi vicini, i rapporti commerciali tra la fabbrica e l’Unione agraria. Tali elementi rendono più probabile che non che il livellamento dei fondi sia stato realizzato da chi aveva interesse all’edificazione, non dal precedente proprietario.

Quanto agli idrocarburi, la Corte ritiene infondata la censura: la lunga gestione del sito da parte dei danti causa del Consorzio e la presenza di contaminazioni in aree distanti dalle cisterne confortano l’attribuzione. La deduzione sulla responsabilità della Cooperativa produttori di bozzoli risulta sfornita di prova. Sul versante Eni, la Corte conferma l’efficacia conformativa dei precedenti e la legittimità dell’ordine anche a fronte dell’assunzione volontaria dell’obbligo di bonifica da parte del proprietario.

Sul punto, la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la gestione volontaria non esclude il potere-dovere dell’amministrazione di individuare i responsabili né elide il loro obbligo. La censura del Consorzio, corretta in diritto quanto all’inapplicabilità della negotiorum gestio in presenza di fonte negoziale, è infondata in fatto. Quanto alla Colonna A o B dei limiti di bonifica, la doglianza è dichiarata inammissibile per giudicato e per difetto di specificità.

Infine, la Corte conferma la legittimità dell’obbligo solidale ex art. 244 d.lgs. n. 152/2006, richiamando Sez. IV n. 1969 del 2025: quando non è possibile distinguere gli effetti delle singole condotte, la bonifica si traduce in un’unica azione gravante su tutti i responsabili, con rivalsa ex art. 253, comma 4, d.lgs. n. 152/2006. L’appello incidentale del Consorzio è dichiarato inammissibile per difetto di soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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