Punteggio numerico in gara pubblica integra motivazione del giudizio valutativo (TAR Calabria n. 579 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive a evidenza pubblica il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione del giudizio della commissione, quando l’apparato delle voci e sotto-voci previsto dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato da delimitare il giudizio nell’ambito di un minimo e di un massimo e rendere comprensibile l’iter logico seguito. È inammissibile la censura che investe i punteggi attribuiti agli altri concorrenti, risolvendosi in un non consentito sconfinamento nel merito del giudizio valutativo, in assenza di evidenti profili di irragionevolezza o illogicità rilevabili ab externo. La disciplina della procedura selettiva costituisce atto gestionale, riconducibile alla sfera di attribuzioni dell’amministrazione attiva e non dell’organo politico.
Il Fatto
Il Comune ricorrente ha partecipato a una procedura selettiva regionale per l’accesso a finanziamenti destinati alla valorizzazione turistica dei borghi. Con il decreto dirigenziale n. 14118 del 21.12.2020 la domanda dell’ente è stata giudicata ammessa ma non agevolabile per carenza di risorse, con collocazione all’ottantunesimo posto della graduatoria definitiva e un punteggio complessivo di 38,64.
Il Comune ha impugnato il decreto e gli atti presupposti, tra cui l’avviso pubblico, la graduatoria provvisoria e i verbali della commissione di valutazione, deducendo violazione degli artt. 3, 11 e 12 della legge n. 241/1990 e dell’art. 26 del d.lgs. n. 33/2013, oltre all’eccesso di potere. La Regione si è costituita eccependo irricevibilità e inammissibilità. La tutela cautelare è stata respinta con ordinanza n. 197/2021, confermata in appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’esame dei rilievi processuali, risultando il ricorso infondato nel merito. Quanto al primo motivo, il ricorrente sosteneva che i criteri di valutazione fossero stati determinati dal medesimo soggetto redattore dell’avviso, anziché dall’organo politico mediante apposito regolamento.
La doglianza è stata giudicata inammissibile, non risultando impugnato l’avviso pubblico contenuto nel decreto n. 918/2018, che in attuazione dell’art. 12 della legge n. 241/1990 indica i parametri per l’attribuzione dei contributi, le modalità di espletamento della procedura e i criteri di valutazione. Il Collegio ha inoltre qualificato la procedura selettiva come atto gestionale, rientrante nella sfera di attribuzioni dell’amministrazione attiva e non dell’organo politico.
Il secondo motivo, relativo al mancato riesame delle osservazioni presentate dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria, è stato respinto perché dall’allegato 3 al decreto impugnato e dai verbali richiamati emergono motivazioni sufficientemente esaustive, non specificamente censurate dal ricorrente.
Quanto alla terza doglianza, concernente l’inidoneità del solo punteggio a esprimere un giudizio motivato, la Corte ha richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo cui il punteggio numerico opera come sufficiente motivazione quando l’apparato delle voci e sotto-voci con i relativi punteggi è chiaro, analitico e articolato. Riguardo al criterio A.3, il Collegio ha ritenuto non irragionevole la valutazione che ha escluso la spendibilità del riconoscimento riferibile all’Area MaB, poiché l’inserimento appare riferibile all’Ente Parco Nazionale della Sila e non al Comune partecipante, mentre la valorizzazione dell’appartenenza al parco è prevista in un distinto criterio.
Infine, le deduzioni relative ai punteggi assegnati agli altri concorrenti sono state dichiarate inammissibili per sconfinamento nel merito del giudizio valutativo, non ravvisandosi ictu oculi evidenze di irragionevolezza o illogicità nello scrutinio ab externo. Il ricorso è stato respinto con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.