Giudizio di idoneità al servizio militare sindacabile solo per manifesta illogicità (TAR Campania n. 1403 del 30.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni espresse dalla Commissione medica preposta all’accertamento dell’idoneità al servizio militare costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, fondata su cognizioni della scienza medica e specialistica e su parametri di giudizio propri della specifica disciplina di riferimento. Esse sono sindacabili in sede giudiziale solo in presenza di macroscopiche abnormità, di manifesta irragionevolezza o di evidente travisamento fattuale. Non è ammessa la sostituzione della valutazione dell’organo medico con quella dei consulenti di parte, quando il giudizio collegiale risulti completo, coerente e logicamente motivato. Il ricorso che censuri il giudizio di idoneità senza allegare uno dei vizi di legittimità predetti è infondato.
Il Fatto
Il ricorrente è un militare con circa ventisette anni di servizio attivo nell’Esercito Italiano, impiegato in missioni internazionali e in servizi di scorta. Nel corso degli anni ha maturato una patologia uditiva, dapprima diagnosticata come ipoacusia neurosensoriale di grado lieve e riconosciuta dipendente da causa di servizio, poi progressivamente aggravatasi fino a richiedere l’utilizzo di apparecchi acustici e la protesizzazione acustica bilaterale.
Il Dipartimento Militare di Medicina Legale lo ha giudicato idoneo al servizio militare incondizionato, pur diagnosticando un’ipoacusia neurosensoriale di medio-grave entità e segnalando l’opportunità di controlli di follow-up e di una valutazione del medico competente per un eventuale cambio di mansione. Il ricorso gerarchico alla Commissione di Seconda Istanza ha confermato il giudizio. Il militare ha quindi impugnato entrambi i provvedimenti davanti al TAR, deducendo eccesso di potere, difetto di istruttoria e carenza di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. La validità medico-scientifica della valutazione è suffragata dalle risultanze dell’esame obiettivo e degli accertamenti clinici strumentali documentati nel verbale, che dà conto dei singoli passaggi della visita specialistica e culmina in un giudizio di idoneità espresso all’unanimità.
Per il TAR, le conclusioni dell’organo medico risultano complete e logicamente condivisibili: non emergono profili di inattendibilità rispetto agli elementi dedotti in ricorso. Il giudizio della Commissione è espressione di discrezionalità tecnica ed è sindacabile solo in presenza di macroscopiche abnormità, manifesta irragionevolezza o evidente travisamento fattuale. Il Collegio richiama sul punto il consolidato orientamento della giustizia amministrativa, citando Cons. St., sez. II, sent. 17 giugno 2024 e Cons. St., sez. II, sent. 3 novembre 2022.
Nel caso concreto nessuna di tali ipotesi è dimostrata. Ne discende l’impossibilità di sostituire alla valutazione della Commissione quella dei consulenti di parte, non risultando la prima inficiata da manifesta illogicità o da evidente travisamento fattuale. Il Collegio richiama in termini analoghi alcune pronunce del TAR Lazio, Roma, sez. I bis.
La questione era già stata affrontata in sede cautelare, con il rigetto dell’istanza: il pregiudizio lamentato era stato ritenuto superabile attraverso la valutazione del medico del corpo, espressamente invitato dagli stessi atti impugnati a considerare un eventuale cambio di mansioni compatibile con la diagnosi. Il ricorso è quindi respinto in quanto infondato, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità delle questioni esaminate.
Nota della Redazione
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