Colonia felina: l’interesse alla salute pubblica prevale in sede cautelare sulla tutela dei gestori (TAR Calabria n. 377 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cautelare promosso avverso il provvedimento di revoca dell’autorizzazione alla gestione di una colonia felina, l’interesse pubblico alla tutela della salute e della sanità pubblica prevale sull’interesse del gestore alla conservazione dell’autorizzazione. Il giudice amministrativo deve valutare, in sede di cognizione sommaria, il decorso del termine assegnato dall’amministrazione per l’esecuzione del provvedimento, la presenza di denunce relative alle condizioni sanitarie della colonia e l’eventuale parziale adempimento alle prescrizioni imposte, elementi che conducono al rigetto della domanda cautelare.
Il Fatto
La ricorrente, gestrice di una colonia felina situata nel territorio del Comune di San Lucido, impugnava l’ordinanza sindacale n. 29 del 23 aprile 2026 con la quale l’amministrazione comunale aveva revocato l’autorizzazione alla gestione della colonia. Nel ricorso, la ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento e, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza impugnata, deducendo l’illegittimità del provvedimento di revoca e l’esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile in caso di esecuzione immediata dello stesso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima, ha esaminato la domanda cautelare alla luce dei criteri propri della fase cautelare, caratterizzata da una cognizione sommaria e non piena nel merito della controversia. Il collegio ha rilevato che la domanda non si prestava ad accoglimento per una pluralità di ragioni concorrenti.
In primo luogo, il termine assegnato dall’amministrazione per eseguire il provvedimento di revoca risultava ampiamente spirato al momento della decisione, circostanza che, secondo il collegio, incideva sull’attualità del periculum in mora dedotto dalla ricorrente. La valutazione della sussistenza del requisito cautelare deve infatti essere ancorata al momento della decisione, non a quello della proposizione del ricorso.
In secondo luogo, il tribunale ha ritenuto prevalente l’interesse pubblico alla tutela della salute e della sanità pubblica rispetto all’interesse di cui è portatrice la ricorrente, in ragione della presenza di plurime denunce relative alle condizioni sanitarie della colonia felina per cui è causa. Tale elemento ha assunto rilievo decisivo nel bilanciamento degli interessi propriamente operato in sede cautelare.
Da ultimo, dalla documentazione prodotta in giudizio risultava un parziale adempimento alle prescrizioni sanitarie, limitato solo ad alcuni esemplari della colonia. Tale circostanza ha ulteriormente giustificato il diniego della misura cautelare, evidenziando la persistenza delle ragioni di tutela della salute pubblica poste a fondamento del provvedimento di revoca. Il collegio ha pertanto respinto la domanda cautelare e ha compensato le spese di lite in ragione della peculiarità delle circostanze fattuali.
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Nota della Redazione
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