Le comunicazioni alla scala gerarchica nei doveri del militare delegato (Cons. Stato n. 10412 del 27.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il militare delegato ad approfondimenti investigativi di polizia valutaria è tenuto a effettuare tutte le comunicazioni che le istruzioni operative e l’opportunità rendono necessarie nei confronti della scala gerarchica, non essendo sufficiente l’informativa resa al solo superiore diretto. La titolarità del procedimento resta in capo agli ufficiali responsabili del reparto, ai quali deve essere consentito di verificare in itinere la legittimità dell’attività delegata. Integra pertanto violazione dei doveri attinenti alla dipendenza gerarchica la condotta del sottufficiale che travalichi il perimetro dell’incarico ricevuto e renda nota l’attività solo al suo termine, con verbale già perfezionato. Nel giudizio amministrativo, il divieto di motivi nuovi in appello di cui all’art. 104, comma 1, c.p.a. costituisce logica conseguenza dell’onere di specificità dei motivi di impugnazione in primo grado.
Il Fatto
Un maresciallo della Guardia di Finanza, capo pattuglia presso una Sezione Riciclaggio, riceveva l’incarico di svolgere approfondimenti investigativi su segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria. All’esito delle attività la pattuglia elevava un processo verbale di contestazione nei confronti di un professionista per violazioni della normativa antiriciclaggio.
Il Comandante del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria irrogava al militare la sanzione della consegna di giorni cinque, contestando l’iniziativa assunta in difetto dei presupposti di legge, il difetto di informazioni alla superiore gerarchia e la negligenza nel servizio. Il ricorso gerarchico e quello al TAR Lombardia non sortivano esito favorevole. Il militare proponeva quindi appello, lamentando tra l’altro la lesione del principio di terzietà, l’illegittima richiesta di comunicazioni per saltum e il travisamento dell’attività svolta.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricorda anzitutto che nel giudizio amministrativo il divieto di motivi nuovi in appello di cui all’art. 104, comma 1, c.p.a. è corollario dell’onere di specificazione della domanda. Sono pertanto inammissibili le censure proposte per la prima volta in sede di gravame.
La prima doglianza, incentrata sull’art. 97 Cost. e sull’art. 1396 cod. ord. mil., è nuova e comunque manifestamente infondata: la norma riserva proprio al comandante del reparto l’adozione della consegna, e l’addebito riguarda il mancato confronto con la scala gerarchica.
Il Collegio ricostruisce i fatti: dopo l’avvio delle attività disposte dal superiore diretto, la catena di comando aveva subito avvicendamenti e il nuovo responsabile aveva dichiarato di non essere stato informato degli sviluppi. L’accesso presso lo studio professionale e la successiva ispezione antiriciclaggio sull’intera annualità erano stati comunicati solo al termine, con verbale già notificato. La verifica, osservano i giudici, fu svolta in sostanziale autonomia, in assenza di delega del Nucleo Speciale e di autorizzazione del Comandante Provinciale, e su operazioni estranee al perimetro degli ordini ricevuti.
Il secondo motivo parte da un assunto errato: l’addebito non concerne la mancata informazione al Comandante di reparto, ma il difetto di informativa verso i superiori subentrati. Il terzo motivo non coglie nel segno, poiché sia il provvedimento sia la sentenza impugnata rimproverano agli operanti di aver travalicato l’incarico, ponendo in essere un’ispezione in violazione della Circolare n. 836078/2012.
Inammissibile, perché nuovo, è il quarto motivo sull’immutabilità della contestazione; comunque infondato, atteso che i punti della contestazione sulla genericità dell’informativa riguardano anche la redazione dei fogli di servizio. Inammissibile per novità il quinto motivo, e per assoluta genericità il sesto. L’appello è integralmente rigettato, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità dei fatti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.