Divieto nuovo passo carraio va motivato sui requisiti non sull’accesso preesistente (TAR Toscana n. 1040 del 13.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il parere negativo con cui la Polizia Municipale nega l’autorizzazione all’apertura di un nuovo passo carraio è atto lesivo e autonomamente impugnabile, avendo definito la specifica istanza e incidendo in senso negativo sulla pretesa del richiedente. Il diniego deve essere congruamente motivato, sulla base di un’istruttoria adeguata e completa, in relazione ai requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 46 del d.P.R. n. 495/1992 e dalle norme regolamentari comunali, con riferimento alla sicurezza della circolazione e alla fluidità del traffico. Non può fondarsi sul solo rilievo che il richiedente sia già titolare di una precedente autorizzazione relativa a un diverso accesso, quando il progetto preveda una nuova localizzazione del passo carraio. In tal caso si è in presenza di una nuova istanza che l’amministrazione deve valutare autonomamente.

Il Fatto

Le ricorrenti, comproprietarie di un immobile residenziale in un fabbricato condominiale, presentavano nel febbraio 2022 una C.I.L.A. per la realizzazione di un parcheggio interno e di una doccia collegata alla fognatura pubblica, necessitante di autorizzazione paesaggistica semplificata e di un nuovo passo carraio. Con nota del 3 giugno 2023 la Polizia Municipale del Comune esprimeva parere negativo sull’autorizzazione del nuovo accesso, rilevando che la richiedente era già proprietaria di un garage accessibile da un passo carraio autorizzato nel 1995.

Non avendo avuto riscontro l’istanza di autotutela, e ritenendo quel parere preclusivo della definizione dell’intera C.I.L.A., le ricorrenti impugnavano l’atto davanti al TAR, deducendo violazione dell’art. 22 del d.lgs. n. 285/1992, degli artt. 45 e 46 del d.P.R. n. 495/1992, dell’art. 17 del regolamento comunale e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Si costituivano solo le Amministrazioni statali, con comparsa di pura forma.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio affronta il profilo dell’impugnabilità. Il parere negativo reso dalla Polizia Municipale ha definito l’istanza di autorizzazione all’apertura del nuovo passo carraio e assume un sicuro contenuto lesivo della pretesa alla definizione in senso positivo della richiesta. A prescindere dai legami con la C.I.L.A., si tratta dunque di atto suscettibile di autonoma impugnazione.

Nel merito, il TAR richiama il principio secondo cui il diniego deve essere congruamente motivato, evidenziando sulla base di un’istruttoria adeguata le ragioni ostative determinate dalla necessità di garantire la sicurezza della circolazione e la fluidità del traffico (Cons. Stato, sez. V, 7 novembre 2022, n. 9787). La motivazione va articolata sui requisiti di ammissibilità della richiesta previsti dall’art. 46 del d.P.R. n. 495/1992 e, nel caso concreto, dall’art. 17 del regolamento comunale sull’occupazione del suolo pubblico.

Il parere impugnato presenta invece una motivazione criptica, fondata sul fatto che la richiedente fosse già titolare di una precedente autorizzazione. Si tratta di circostanza del tutto insufficiente. Dalla C.I.L.A. e dagli allegati emergeva che il condominio era già dotato di accessi carrabili e che il progetto comportava una trasformazione dell’apertura sulla recinzione condominiale, con la realizzazione di un cancello scorrevole motorizzato e una nuova localizzazione dell’accesso.

Poiché il progetto prevedeva una nuova localizzazione del passo carraio, il TAR conclude che si trattava di una nuova istanza, da valutare autonomamente. Non poteva ritenersi assorbente, al di là della preesistenza o meno di un garage, la precedente autorizzazione riferita a un differente accesso, superato dalla nuova strutturazione. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dell’atto impugnato. Le spese seguono la soccombenza verso il Comune, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori; compensate verso le Amministrazioni statali, estranee alla controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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