Interruzione terapia ABA e obbligo di istruttoria e motivazione della Asl (TAR Sicilia n. 1649 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La scelta del percorso terapeutico più appropriato per la cura di una persona affetta da autismo rientra nella discrezionalità tecnica riservata alle Aziende sanitarie, ma non è sottratta al sindacato giurisdizionale. In applicazione dell’art. 3 legge n. 241/1990, grava sulla P.A. il dovere di approfondire con adeguata istruttoria i profili di natura medica segnalati dall’istante per l’erogazione di terapie indispensabili alla sua salute. La P.A. deve inoltre esplicitare nella motivazione le risultanze di tale attività e le ragioni per le quali le richieste dell’interessato non sono state accolte. Il diniego o l’interruzione di un trattamento rientrante nei L.E.A., privo di siffatti incombenti istruttori e motivazionali, è illegittimo e va annullato; alla luce della legge reg. n. 5/2009, la responsabilità della presa in carico resta in capo alla sola Azienda sanitaria, con estromissione dell’Ente di ricerca avvalso per difetto di legittimazione passiva.
Il Fatto
La madre, amministratrice di sostegno del figlio affetto da una grave forma di autismo, agiva dinanzi al TAR Sicilia per l’annullamento della determinazione con cui l’Azienda sanitaria aveva interrotto il trattamento riabilitativo con metodo ABA, in precedenza eseguito dal personale specializzato di un Ente pubblico di ricerca. Il trattamento era stato sospeso dal 19.03.2025; con nota del 24.03.2025 la ricorrente aveva diffidato l’Azienda al ripristino immediato, senza ottenere riscontro.
La ricorrente deducendo la violazione dell’art. 60 d.P.C.M. 12.01.2017 e della legge n. 134/2015, la lesione del diritto alla continuità terapeutica e l’eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, chiedeva altresì l’accertamento del diritto del figlio al trattamento personalizzato. L’Azienda eccepiva che il percorso non era stato interrotto ma rimodulato, invocando la propria discrezionalità tecnica; l’Ente di ricerca eccepiva il difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla ricostruzione della vicenda: l’istanza del 24.03.2025 conteneva precise deduzioni di natura medica sull’indispensabilità del trattamento ABA, suffragate da una valutazione neuropsichiatrica e dalla valutazione psicofunzionale del 30.12.2024. L’Azienda, al momento dell’interruzione come in occasione dell’istanza, nulla ha esposto sulle ragioni giuridiche e tecniche delle proprie determinazioni.
Il Tribunale non ignora l’indirizzo che riconduce la scelta del percorso terapeutico alla discrezionalità tecnica, richiamato dalla difesa dell’Azienda (TAR Lazio n. 19506 del 2024 e n. 520 del 2025). Ritiene tuttavia di aderire all’opposto orientamento del C.G.A.R.S. n. 362 del 2025, secondo cui la definizione del protocollo sanitario in favore della persona disabile, pur connotata da lata discrezionalità, resta soggetta al sindacato del giudice amministrativo, da esercitare come verifica di compiuta istruttoria e adeguata motivazione rispetto all’incompleta valorizzazione delle istanze della famiglia.
In applicazione di tale principio, il Tribunale rileva che l’Azienda non si è attenuta ai doverosi incombenti istruttori e motivazionali imposti dall’art. 3 legge n. 241/1990. In ossequio al principio di economia dei mezzi processuali, esamina con priorità il profilo di doglianza relativo al difetto di motivazione, lo dichiara fondato e annulla gli atti impugnati, con assorbimento delle ulteriori censure.
Quanto alla posizione dell’Ente di ricerca, il Tribunale accoglie l’eccezione di difetto di legittimazione passiva. Ai sensi della legge reg. n. 5/2009, è il Servizio sanitario pubblico ad assicurare l’accesso e la fruizione dei servizi di diagnosi, cura e riabilitazione. Il rapporto tra Azienda ed Ente è stato delineato dalla Convenzione Operativa nei termini dell’avvalimento, istituto che, come chiarito dal C.G.A.R.S. n. 372 del 2008 e dal TAR Marche n. 946 del 2024, non incide sulla titolarità delle competenze. L’unico soggetto responsabile dell’erogazione resta pertanto l’Azienda sanitaria, con estromissione dell’Ente di ricerca. Le spese sono compensate in ragione della non univocità degli orientamenti.
Nota della Redazione
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