Convenzione urbanistica, indennità di esproprio e riparto proporzionale degli oneri (Cons. Stato n. 10418 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le clausole della convenzione urbanistica che addossano ai privati consorziati le indennità di esproprio vanno interpretate ai sensi dell’art. 1362 c.c., applicabile agli accordi ex art. 11 legge n. 241/1990, valorizzando il tenore letterale e la comune intenzione delle parti. L’onere del pagamento si estende all’indennità definitiva liquidata nel giudizio di opposizione alla stima, non solo a quella provvisoria. Opera il principio di neutralità finanziaria o pareggio economico, espressione dell’art. 35, comma 12, legge n. 865/1971, norma imperativa che si inserisce nel contratto ex art. 1339 c.c.. L’ingiunzione ex r.d. n. 639/1910 è ammissibile anche per crediti di diritto privato, purché certi, liquidi ed esigibili. Il riparto deve però rispettare la proporzione alla superficie posseduta e lo scomputo dei pagamenti già eseguiti.

Il Fatto

Il Comune appellante aveva approvato il piano esecutivo di un comparto edificatorio che destinava metà della cubatura a edilizia residenziale pubblica. Alcuni proprietari non aderirono al consorzio, sicché il Comune espropriò le loro aree. La convenzione accessiva del 1999, all’art. 9, pose a carico dei privati il pagamento delle indennità relative ai terreni espropriati, “a semplice richiesta del Comune”.

La Corte costituzionale dichiarò illegittima la norma sulla base della quale era stata determinata l’indennità provvisoria; la Corte d’appello rideterminò in aumento le indennità e la Cassazione respinse il ricorso del Comune. Da qui i maggiori oneri, che l’ente intese recuperare dai consorziati mediante determinazioni e un’ingiunzione di pagamento. I privati impugnarono dinanzi al TAR, che accolse i ricorsi riuniti. Il Comune ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione: le questioni sono sovrapponibili a quelle decise da Cons. Stato n. 5/2023, che ha ricondotto alla giurisdizione amministrativa le controversie sulle clausole convenzionali espressive dell’interesse pubblico, salvo i meri comportamenti avulsi dal potere.

Nel merito, la seconda, terza e quarta censura del secondo motivo sono accolte. L’art. 9 della convenzione ha tenore letterale inequivoco e pone gli oneri sui privati beneficiari dell’espropriazione. Anche valorizzando la comune intenzione, l’indennità provvisoria era qualificata come tale, l’opposizione alla stima è rimedio ordinario e l’iniziativa era nell’interesse dei privati. Coerente è il principio di pareggio economico, ribadito da Cons. Stato n. 2221/2023 e n. 1501/2020: l’art. 35, comma 12, legge n. 865/1971 è norma imperativa che opera anche in assenza di clausole di conguaglio, mediante eterointegrazione ex art. 1339 c.c..

Non ricorre eccessiva onerosità sopravvenuta: l’accordo non è a esecuzione continuata né differita e l’esito del giudizio di opposizione era prevedibile. Quanto all’ingiunzione, essa è strumento ammissibile per crediti anche di diritto privato, certi, liquidi ed esigibili, qui accertati dalle sentenze civili passate in giudicato. È invece fondata la censura sul riparto: le somme sono state richieste in solido in violazione dell’art. 9, che impone la proporzione alla superficie posseduta. L’art. 22 non configura un accollo liberatorio, mancando la volontà espressa ex art. 1273, comma 2, c.c.; l’obbligazione del cedente resta sussidiaria o solidale.

La prescrizione decorre dal passaggio in giudicato delle pronunce civili. Gli interessi non seguono l’art. 1, comma 165, legge n. 296/2006, di materia fiscale, e vanno calcolati sulla sola sorte capitale ex art. 1283 c.c. Il Comune dovrà ricalcolare le somme, scomputando i pagamenti già eseguiti e applicando il criterio degli interessi legali indicato dalla Cassazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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