Liquidazione del compenso ridotta in base all’articolo 130 d.P.R. n. 115/2002 (TAR Abruzzo n. 218 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel processo amministrativo, è rimessa all’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che deve determinare l’importo nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali, tenuto conto della natura dell’impegno profuso. L’articolo 130 del medesimo d.P.R. impone la dimidiazione obbligatoria dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al beneficio. Nell’individuazione del giusto compenso, il giudice valuta, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, le caratteristiche dell’attività prestata, la natura dell’affare trattato e il risultato conseguito, potendo qualificare la controversia come avente valore indeterminabile a bassa complessità e applicare le corrispondenti diminuzioni facoltative previste dalla tabella, ferma restando la riduzione obbligatoria di cui all’articolo 130 citato.

Il Fatto

Un’associazione animalista aveva proposto ricorso dinanzi al TAR Abruzzo per l’annullamento del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di riesame presentata al Comune di Ortona dei Marsi, avente ad oggetto il diniego parziale e il differimento dell’accesso civico generalizzato opposto dal Responsabile dell’Area Tecnica dell’ente, nonché per l’accertamento del diritto a ottenere l’accesso e la trasmissione in formato elettronico e gratuito dei documenti richiesti. Il giudizio si è concluso con la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese tra le parti. La ricorrente, ammessa in via definitiva al patrocinio a spese dello Stato, ha quindi presentato istanza di liquidazione del compenso in favore del proprio difensore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha richiamato il disposto dell’articolo 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore della parte ammessa al beneficio, nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, e dell’articolo 130 del medesimo decreto, che, in relazione al processo amministrativo, impone la dimidiazione dei compensi spettanti al difensore. Ha quindi fatto applicazione dei parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, per come aggiornato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147.

Il Tribunale ha qualificato la controversia come di valore indeterminabile a bassa complessità, in considerazione del limitato livello di tecnicismo richiesto per la sua trattazione, evincibile anche dall’articolo 23 del codice del processo amministrativo, il quale consente la difesa personale delle parti nei giudizi in materia di accesso e trasparenza amministrativa. Tale qualificazione ha comportato la ricomprensione della causa nello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00 ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del d.m. n. 55 del 2014.

Il difensore aveva quantificato il compenso per le fasi di studio della controversia e introduttiva del giudizio in complessivi euro 2.362,50, già parametrato alla tabella delle controversie di valore indeterminabile di media complessità e dimidiato ai sensi dell’articolo 130 citato. Il Collegio ha ritenuto, invece, di determinare il compenso all’esito della diminuzione facoltativa consentita dall’articolo 4, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, nonché della dimidiazione obbligatoria imposta dall’articolo 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella misura di euro 1.000,00, oltre accessori di legge, considerati i valori tabellari delle fasi di studio (euro 1.134,00) e introduttiva (euro 1.103,00) e la cessazione della materia del contendere quale esito del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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