Inammissibile l’impugnazione dell’aggiudicatario avverso il giudizio di self-cleaning sul concorrente (TAR Puglia n. 1041 del 18.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo le condizioni dell’azione ricomprendono la titolarità di una posizione giuridica differenziata, la sua appartenenza a chi agisce e la sussistenza di una lesione attuale e concreta, richiesta dall’art. 100 cod. proc. civ. richiamato dall’art. 39 cod. proc. amm.. L’impresa che ha conseguito l’aggiudicazione non vanta interesse a impugnare la valutazione di adeguatezza delle misure di self-cleaning rese dalla stazione appaltante nei confronti del concorrente, perché l’atto appartiene alla categoria dei provvedimenti ampliativi della sua sfera giuridica. È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso che faccia valere un pregiudizio meramente strumentale e riflesso, legato all’eventuale utilizzazione di quella valutazione in distinte procedure di gara. Il sindacato sull’obbligo di segnalazione all’ANAC presuppone parimenti un pregiudizio concreto e non solo potenziale.

Il Fatto

La controversia nasce da un articolato contenzioso tra due società operanti nel settore delle apparecchiature elettromedicali, entrambe partecipanti alla procedura aperta indetta dalla Regione Puglia per la gestione integrata di tali apparecchiature presso le aziende sanitarie regionali. Dopo che l’aggiudicazione dei lotti 2 e 5 era stata confermata in favore della ricorrente, la stazione appaltante è stata chiamata a rivalutare l’adeguatezza delle misure di self-cleaning delle due imprese, secondo le indicazioni del Consiglio di Stato, e ha ritenuto adeguati i correttivi di entrambe.

La società aggiudicataria ha impugnato la determinazione dirigenziale e i verbali nella parte in cui contengono la valutazione favorevole resa nei confronti della controinteressata, proponendo poi motivi aggiunti riferiti al lotto 5. La ricorrente ha dedotto l’erroneità della valutazione, la violazione dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 in materia di cause di esclusione e l’obbligo di segnalazione all’ANAC, affermando di operare in un mercato oligopolistico in cui la valutazione contestata sarebbe stata spesa dalla concorrente in altre gare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla preliminare delimitazione delle condizioni dell’azione, richiamando la legittimazione ad agire e l’interesse al ricorso. Il secondo presuppone che la pronuncia richiesta rechi un’utilità concreta a chi la invoca: l’art. 100 cod. proc. civ., applicabile al processo amministrativo per il tramite dell’art. 39 cod. proc. amm., esige un interesse personale, attuale e concreto alla rimozione dell’atto impugnato.

La questione decisiva è quindi la seguente: se l’impresa aggiudicataria possa dolersi della valutazione di adeguatezza delle misure di self-cleaning riferita al concorrente. La risposta è negativa. La determina impugnata dispone l’aggiudicazione in favore della stessa ricorrente e appartiene dunque ai provvedimenti ampliativi della sua sfera giuridica, a nulla rilevando l’ulteriore statuizione sull’adeguatezza dei correttivi della controinteressata.

Il Collegio sottolinea che la stazione appaltante ha aggiudicato la gara proprio alla ricorrente, riconoscendola miglior contraente. La ricorrente non ha peraltro chiarito quale pregiudizio attuale derivi dalla valutazione resa nei confronti della concorrente: l’utilizzazione della determina in procedure distinte non dimostra alcun danno concreto.

Accogliere una simile prospettazione significherebbe dare tutela giurisdizionale al mero interesse strumentale differito e riflesso a competere con un concorrente con armi spuntate. A ciò si aggiunge che la valutazione di adeguatezza è effettuata di volta in volta dalla stazione appaltante secondo un apprezzamento discrezionale. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono pertanto inammissibili per carenza di interesse.

Analoga conclusione vale per l’aspirazione ad accertare il falso dichiarativo della controinteressata e il conseguente obbligo di segnalazione all’ANAC ai sensi dell’art. 80, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016: anche in tal caso il pregiudizio è del tutto eventuale e solo potenziale. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore delle due resistenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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