Diniego di permesso di soggiorno e preavviso di rigetto non ritualmente comunicato (TAR Sicilia n. 897 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il diniego di permesso di soggiorno che si limiti ad affermare l’avvenuto invio del preavviso di rigetto, restituito al mittente, senza precisare le ragioni della restituzione, poiché in tal modo non è possibile stabilire se la comunicazione sia stata ritualmente effettuata e se il diritto di partecipazione procedimentale sia stato effettivamente garantito. L’art. 10-bis della legge n. 241/1990 impone che il preavviso di rigetto sia portato a conoscenza dell’interessato in modo idoneo a consentirgli la presentazione di osservazioni e documenti. La motivazione per relationem è ammissibile solo a condizione che l’atto richiamato sia chiaramente identificato e che il rinvio non sia generico. Ne consegue che, in presenza di un rinvio generico, non può essere invocato l’art. 21-octies della legge n. 241/1990 per escludere l’annullamento, non risultando palese che il contenuto dispositivo dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la questura ha respinto la propria istanza di permesso di soggiorno. A fondamento del ricorso ha dedotto tre motivi: la mancata traduzione del provvedimento in una lingua comprensibile; la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, per la mancata effettiva comunicazione del preavviso di rigetto; l’irragionevolezza del diniego per travisamento dei fatti, avendo egli documentato una stabile occupazione lavorativa.

L’Amministrazione si è costituita sostenendo la legittimità della notifica del preavviso e l’irrilevanza della documentazione lavorativa, riferita a periodi successivi a quelli considerati, oltre all’esistenza di un pregresso diniego di protezione internazionale. All’udienza pubblica nessuno è comparso per il ricorrente e la causa è stata trattenuta per la decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto assorbente e fondato il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Nel provvedimento impugnato si afferma che le incombenze relative alla comunicazione dei motivi ostativi sarebbero state adempiute con lettera raccomandata restituita al mittente, senza però precisare le ragioni della restituzione.

Tale omissione impedisce di stabilire se la comunicazione sia stata ritualmente effettuata. Il giudice sottolinea che la sola attestazione dell’avvenuto invio non è sufficiente a dimostrare che il preavviso sia giunto nella sfera di conoscibilità dell’interessato, con conseguente lesione del diritto di partecipazione procedimentale.

Il Tribunale esclude poi che possa trovare applicazione l’art. 21-octies della legge n. 241/1990, nella parte riferibile al preavviso di rigetto. Il provvedimento impugnato, quale presupposto della mancanza dei requisiti, si limita a un mero rinvio al negativo riscontro dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, senza ulteriori precisazioni.

Sul punto la giurisprudenza è stabilmente orientata nel ritenere che la motivazione per relationem sia ammissibile solo a condizione che l’atto richiamato sia chiaramente identificato, evitando rinvii generici che non consentano di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dall’Amministrazione. Il Collegio richiama TAR Lazio, Sez. V bis, n. 15586 del 2024 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 9665 del 2023.

Nel caso concreto la generica individuazione dell’atto richiamato non consente di valutare se il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato, con la conseguenza che la violazione procedimentale non può dirsi sanata. Il ricorso è quindi accolto, con assorbimento di ogni altro motivo, e l’effetto conformativo impone all’Amministrazione di riesaminare l’istanza. Le spese di lite sono compensate, in ragione dell’obbligo di riesame e del comportamento processuale della parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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