Silenzio su accesso civico semplice non giustificato da richiesta ampia (TAR Calabria n. 1041 del 28.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di accesso civico semplice ex art. 5, comma 1, d.lgs. n. 33/2013 integra violazione dell’obbligo di provvedere e lede il diritto del richiedente, uti cives, a conoscere i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria. L’amministrazione non può opporre il carattere ampio o massivo della richiesta quando questa investe un arco temporale circoscritto e riguarda dati che la legge le impone di pubblicare. Né può sostenere che l’istituto consenta la sola pubblicazione sul sito istituzionale e non anche la comunicazione individuale dei dati al richiedente: l’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 33/2013 impone di rendere noto l’avvenuto adempimento e di indicare il collegamento ipertestuale. Il giudice accerta l’illegittimità del silenzio e condanna l’amministrazione a provvedere nel termine di trenta giorni.
Il Fatto
Il ricorrente presenta al Comune, con l’apposito modulo, un’istanza di accesso civico semplice ex art. 5, comma 1, d.lgs. n. 33/2013, chiedendo il curriculum vitae dei soggetti affidatari di incarichi di consulenza conferiti negli anni 2022 e 2023, oltre ai dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione.
Decorsi i termini senza riscontro, il ricorrente propone ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e per la condanna dell’ente all’adozione di un provvedimento espresso e motivato. Il Comune si costituisce eccependo l’imprecisione della domanda, il carattere massivo e indeterminato della richiesta, in contrasto con l’art. 97 Cost., e l’abuso del processo in violazione della buona fede.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la distinzione tra accesso civico semplice e accesso civico generalizzato introdotto dal d.lgs. n. 97/2016. Il primo presuppone l’omessa pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussiste un obbligo pubblicitario; il secondo configura un diritto di accesso a dati ulteriori, senza limiti di legittimazione soggettiva e senza onere di motivazione.
Nel caso concreto la pretesa ostensiva risulta fondata, trattandosi di dati che l’amministrazione ha l’obbligo di pubblicare. Gli indici normativi sono inequivoci: l’art. 15 d.lgs. n. 33/2013 impone la pubblicazione del curriculum vitae, dei dati relativi allo svolgimento di incarichi o cariche e dei compensi dei titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, entro tre mesi dal conferimento e per i tre anni successivi alla cessazione.
Concorre l’art. 53, comma 14, d.lgs. n. 165/2001, che prescrive la pubblicazione degli elenchi dei consulenti con l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico, oltre all’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di conflitti di interessi. Richiama inoltre l’art. 4-bis d.lgs. n. 33/2013 sull’obbligo di pubblicazione dei dati relativi ai pagamenti, richiamando TAR Lazio, Sezione I quater, sent. n. 1921/21.
Il Collegio respinge le difese dell’ente. Non è condivisibile la tesi secondo cui l’istituto consentirebbe la sola pubblicazione sul sito e non la comunicazione individuale dei dati. Quanto al preteso carattere eccessivamente ampio della richiesta, esso è smentito dal fatto che la stessa involge soltanto due anni di eventuali incarichi, successivi a quello cui risalgono gli incarichi da ultimo pubblicati. Infine, l’eccezione di abuso del processo è infondata per difetto di prova dell’utilizzo del gravame per finalità diverse da quelle riconosciute dal legislatore.
Il ricorso è quindi accolto. L’amministrazione è condannata a pubblicare documenti, dati e informazioni richiesti nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e a comunicare l’avvenuta pubblicazione con il relativo collegamento ipertestuale, ai sensi dell’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 33/2013. Le spese di lite sono compensate.
Nota della Redazione
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