Revocazione civile, errore di fatto solo se percettivo (Cons. Stato n. 10419 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di revocazione ai sensi dell’art. 395, co. 4, c.p.c., l’errore di fatto censurabile è esclusivamente quello meramente percettivo, consistente in una svista o in un puro equivoco nella percezione degli elementi di causa, e che non coinvolga in alcun modo l’attività valutativa del giudice. La critica alle scelte istruttorie del collegio non integra errore revocatorio, ma investe il merito della decisione. Parimenti, la contestazione di aspetti che hanno costituito punti controversi della lite, sui quali il giudice si è espressamente pronunciato, dà luogo a un errore di giudizio, non censurabile mediante revocazione. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso che si risolva nella sollecitazione di una rivalutazione del thema probandum e decidendum. La manifesta infondatezza della domanda revocatoria integra i presupposti per l’applicazione della sanzione processuale di cui all’art. 26, co. 2, c.p.a.
Il Fatto
La società ricorrente ha chiesto la revocazione della sentenza con cui il Consiglio di Stato, in sede di appello, aveva confermato il rigetto del ricorso contro l’ordinanza comunale che ingiungeva la demolizione di un manufatto in ferro e di un muro a gravità realizzati in assenza di titolo abilitativo presso il proprio complesso industriale. Il Comune intimato non si è costituito.
La domanda revocatoria si fondava su un unico complesso motivo, articolato in sette asseriti errori di fatto rilevanti ai sensi dell’art. 395, co. 4, c.p.c.: tra gli altri, la mancata menzione dell’istanza di passaggio in decisione senza discussione, l’omessa disposizione della consulenza tecnica richiesta, l’errata percezione della previsione del manufatto nel permesso di costruire e della natura del muro di recinzione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ha respinto tutti i profili, dichiarando il ricorso inammissibile. Quanto al primo, la mancata espressa menzione dell’istanza di passaggio in decisione senza discussione non costituisce errore di fatto: tale istanza, secondo il protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023 richiamato dal collegio, ha l’unico scopo di limitare le presenze degli avvocati nelle sale d’attesa e nelle aule, e non è previsto che contenga argomenti difensivi, onde non eludere i termini perentori di cui all’art. 73 c.p.a.
Il secondo motivo si esaurisce in una critica alla scelta istruttoria del collegio, che mai può costituire errore revocatorio. La Corte ha circoscritto la nozione di errore di fatto all’errore meramente percettivo — svista o puro equivoco — che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa dell’organo giudicante, richiamando sul punto le sentenze della Corte cost. n. 89 del 2021 e n. 36 del 1991.
I restanti motivi hanno investito aspetti che avevano costituito altrettanti punti controversi della lite, sui quali il giudice si era espressamente pronunciato in appello. Essi integrano, semmai, un ipotetico errore di giudizio, non censurabile mediante revocazione, come affermato da consolidata giurisprudenza richiamata dal collegio (Cons. Stato, sez. II, n. 8966 del 2025; sez. VI, n. 8377 del 2025; sez. V, n. 7818 del 2025).
La Corte ha inoltre rilevato che i motivi sollecitano inammissibilmente una rivalutazione dell’intero thema probandum e decidendum, come ribadito da Cons. Stato, sez. II, n. 8967 del 2025. Non vi è luogo a rifusione delle spese in assenza di costituzione del Comune, fermo il contributo unificato a carico della ricorrente. Poiché l’inammissibilità si fonda su ragioni manifeste, il collegio ha applicato la sanzione processuale di cui all’art. 26, co. 2, c.p.a., condannando la società al pagamento di € 2.000,00, con espressa rilevanza agli effetti di cui all’art. 2, co. 2-quinquies, legge n. 89/2001.
Nota della Redazione
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