Annullamento d’ufficio e divieto di impianti pubblicitari alle intersezioni stradali (Cons. Stato n. 10416 del 27.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di installare mezzi pubblicitari in corrispondenza delle intersezioni stradali, posto dall’art. 10 del regolamento comunale e dall’art. 7 delle n.t.a. del PGIP, ha carattere assoluto e inderogabile e prevale logicamente e giuridicamente sulle prescrizioni tecniche contenute nelle schede dell’abaco specifico. L’art. 51, comma 8, d.P.R. n. 495/1992 rimette ai regolamenti comunali la disciplina delle distanze per le transenne para-pedonali, ma il comma 4 della stessa norma vieta il posizionamento in corrispondenza delle intersezioni salvo che il regolamento comunale lo consenta. L’eventuale erronea lettura della normativa da parte dell’amministrazione non rende incolpevole l’affidamento del concessionario, quando la violazione del divieto è palese. La domanda risarcitoria fondata su fatti costitutivi allegati per la prima volta in appello è inammissibile ai sensi dell’art. 104 c.p.a..

Il Fatto

La società appellante, impresa operante nel settore pubblicitario, era stata autorizzata dal Comune con provvedimento del 4 marzo 2022 e relativa convenzione a installare transenne para-pedonali recanti spazi pubblicitari presso alcuni incroci stradali del centro abitato.

Con nota del 22 febbraio 2023 il Comune avviava il procedimento di autotutela ex art. 21-nonies legge n. 241/1990 e, all’esito del contraddittorio, annullava d’ufficio la determina e la convenzione accessiva. Il TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, respingeva il ricorso e la domanda risarcitoria. La società propone appello, articolando cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il secondo motivo, che contesta l’interpretazione del regolamento comunale. L’appellante sostiene che la scheda dell’abaco specifico relativa alle transenne non rechi alcuna prescrizione sulle distanze dalle intersezioni. Il Consiglio di Stato ritiene la censura infondata: l’art. 10, comma 15, del regolamento e l’art. 7 delle n.t.a. contengono un divieto espresso e di portata generalizzata, riferito anche agli impianti pubblicitari di servizio.

Il rispetto del divieto precede logicamente il rispetto delle distanze tecniche dell’abaco specifico. Solo in assenza di limitazioni alla collocazione si pone il problema successivo delle distanze. La mancata previsione nella scheda specifica si spiega proprio con l’esistenza del divieto generale. L’art. 51, comma 8, d.P.R. n. 495/1992 non contraddice tale lettura: esso rimette ai regolamenti comunali la disciplina delle distanze, ma il comma 4 vieta il posizionamento alle intersezioni salvo diversa previsione regolamentare, che nel caso di specie manca.

Sul primo motivo, relativo alla lesione dell’affidamento, la Corte richiama la giurisprudenza dell’Adunanza plenaria (Cons. Stato, Ad. plen., n. 20 e n. 19 del 2021) sul principio di buona fede e sul convincimento ragionevole del privato. Nel caso concreto l’autotutela è intervenuta a meno di un anno dalla determina annullata, a fronte di una durata quinquennale del rapporto. Il bilanciamento operato dall’ente, alla luce dell’interesse alla pubblica incolumità, è immune da vizi. Il tenore perentorio del divieto esclude la qualificazione come legittimo dell’affidamento riposto nell’errata lettura della normativa.

Il terzo motivo, sul difetto di istruttoria e sulla disparità di trattamento, è infondato. Il divieto opera in astratto e non richiede una verifica in concreto della pericolosità. Quanto alla disparità, manca il presupposto della assoluta identità delle situazioni e il tertium comparationis non può fondarsi su comportamento illegittimo (Cons. Stato, sez. IV, n. 2418 del 2021).

Il quarto motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. La giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda risarcitoria è ormai cristallizzata per mancato appello incidentale. Nel merito, la fattispecie della responsabilità da contatto sociale qualificato richiede l’allegazione dei fatti costitutivi fin dal primo grado: l’appellante li introduce solo in appello, incorrendo nel divieto di nuove domande ex art. 104 c.p.a.. Il quinto motivo, sulle istanze istruttorie, è inammissibile per difetto di interesse. L’appello è respinto con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *