Integrazione del contraddittorio ordinata d’ufficio per i controinteressati non identificati (TAR Calabria n. 197/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, ove il ricorrente abbia documentato l’impossibilità di notificare il ricorso ai controinteressati per carenza dei relativi dati anagrafici, il giudice, ai sensi dell’art. 49 cod. proc. amm., dispone l’integrazione del contraddittorio d’ufficio, ordinando all’amministrazione resistente di comunicare al ricorrente i dati necessari alla notifica entro un termine perentorio. La sollecita definizione del giudizio nel merito costituisce adeguata tutela cautelare, con conseguente fissazione dell’udienza pubblica di discussione.
Il Fatto
Un dipendente del Comune di Reggio Calabria impugnava la graduatoria finale della procedura selettiva per la progressione verticale tra le aree “in deroga”, finalizzata alla copertura di 13 posti di istruttore amministrativo, insieme agli atti presupposti e conseguenti, chiedendone la sospensione cautelare.
Il ricorrente lamentava la lesività dei criteri valutativi fissati dalla Commissione, la mancata comunicazione preventiva dei punteggi per titoli ed esperienze, nonché l’illegittimità dell’esito finale della selezione. Rimasto inevasa l’istanza inoltrata al Comune per conoscere i dati anagrafici dei candidati utilmente collocati, il ricorrente documentava l’impossibilità di notificare il ricorso ai controinteressati.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto che le esigenze cautelari del ricorrente fossero adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissando l’udienza pubblica di discussione. La camera di consiglio ha, pertanto, implicitamente valutato la sussistenza dei presupposti per la trattazione prioritaria della controversia, ritenendo non necessario intervenire con misure cautelari atipiche.
Quanto alla posizione dei controinteressati, il Collegio ha accertato la documentata impossibilità del ricorrente di notificare loro il ricorso, essendo rimasta inevasa l’istanza inoltrata al Comune. Tale circostanza ha integrato i presupposti per l’esercizio dei poteri officiosi di cui all’art. 49 cod. proc. amm., che impone al giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio quando il ricorso sia stato proposto contro una sola delle parti.
Il Tribunale ha quindi ordinato al Comune di comunicare al ricorrente, entro il termine perentorio di 5 giorni, i dati anagrafici e di residenza dei 13 soggetti collocatisi utilmente in graduatoria, e ha assegnato al ricorrente il termine perentorio di 20 giorni per la notifica del ricorso ai controinteressati, con successivo deposito della prova entro ulteriori 10 giorni. Le spese dell’odierna fase cautelare sono state compensate, in ragione della natura istruttoria del provvedimento adottato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.