Misure di prevenzione e dedizione al reato (TAR Toscana n. 1041 del 13.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il presupposto per l’applicazione delle misure di prevenzione è la pericolosità del destinatario, da accertare mediante una valutazione tecnico-discrezionale fondata su elementi di fatto specifici e concreti, idonei a sostenere un giudizio prognostico sulla probabilità di commissione di reati offensivi della sicurezza e della tranquillità pubblica. Assumono rilievo centrale il profilo soggettivo, relativo alla dedizione del soggetto alla commissione dei reati, e quello oggettivo, inerente all’attitudine offensiva degli stessi rispetto ai beni tutelati. La dedizione presuppone una qualificazione soggettiva fondata su precisi elementi di fatto, dai quali emerga che il soggetto ha fatto del crimine non solo un’abitudine ma uno scopo della propria esistenza. In presenza di un quadro indiziario preciso e concordante, formato anche da condanne definitive per reati di non lieve gravità, le censure di genericità della motivazione non trovano accoglimento.
Il Fatto
Il Questore di Firenze adottava un provvedimento con cui ordinava al ricorrente di fare ritorno nel Comune di Poggibonsi e gli vietava, per tre anni, di ritornare nel Comune di Barberino Tavarnelle. Il provvedimento seguiva a una proposta della Stazione Carabinieri locale, originata da una denuncia per lesioni personali a seguito dell’aggressione al gestore di un bar, da una lunga serie di denunce per diverse figure di reato, dalla mancanza di residenza anagrafica o di attività lavorativa nel Comune e da un precedente divieto di ritorno emesso dal Questore di Siena, oltre che da un avviso orale.
Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Toscana, deducendo violazione dei principi di tassatività e sufficiente determinazione, difetto di motivazione e mancata effettiva valutazione della pericolosità. L’Amministrazione si costituiva controdeducendo nel merito. La Sezione respingeva l’istanza cautelare con ordinanza n. 505 del 2023, rilevando la mancata allegazione del periculum in mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la propria elaborazione in materia di pericolosità sociale, già affrontata con le sentenze del 1° luglio 2024, nn. 803 e 804, secondo cui il presupposto delle misure di prevenzione è la probabilità che il soggetto adotti in futuro comportamenti offensivi per l’ordine pubblico. L’Amministrazione deve compiere una valutazione tecnico-discrezionale desunta da elementi specifici e concreti, idonei a fondare il giudizio prognostico.
Il percorso argomentativo distingue il profilo soggettivo, costituito dalla dedizione alla commissione dei reati, da quello oggettivo, relativo all’attitudine offensiva delle condotte rispetto ai beni individuati dal legislatore. La dedizione viene assimilata all’abitualità nel delinquere, dalla quale si differenzia per un quid pluris: l’impiego delle proprie energie vitali a favore di determinate tipologie di reato. Il giudizio richiede una qualificazione soggettiva dell’interessato fondata su precisi elementi di fatto.
Nel caso concreto il Collegio ritiene sussistente il requisito soggettivo, desunto dalle numerose condanne definitive per reati di non lieve gravità e dall’episodio di aggressione. La presenza di un quadro indiziario preciso e concordante rende irrilevante l’esame approfondito degli ulteriori procedimenti non sfociati in condanna e priva di rilievo le censure sulla genericità descrittiva dei procedimenti penali.
Il riferimento al decreto del Tribunale di Firenze, Ufficio misure di prevenzione, è considerato inconferente, poiché attiene a una valutazione di pericolosità riferita a un periodo anteriore di quasi cinque anni rispetto a quello considerato dalla Questura. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio liquidate in € 3.000,00.
Nota della Redazione
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