Impugnazione della graduatoria finale necessaria anche in caso di esclusione dalle prove (Cons. Stato n. 10421 del 27.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contestazioni sugli esiti dei pubblici concorsi, è principio generale e consolidato che il candidato debba impugnare la graduatoria finale, a pena di improcedibilità del ricorso. Tale onere sussiste anche quando l’impugnativa riguardi l’esclusione dalle prove, poiché l’eventuale annullamento dell’esclusione può riverberarsi sull’ordine della graduatoria stessa. Non rileva, in senso contrario, che alcuni posti messi a concorso siano rimasti scoperti: la riammissione del candidato non costituisce un dato neutro rispetto agli altri concorrenti. L’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. non consente di accertare l’illegittimità dell’atto ai soli fini risarcitori quando l’improcedibilità derivi dalla mancata coltivazione del rimedio, e non dalla sopravvenuta cessazione dell’interesse.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato al concorso per esami a 330 posti di magistrato ordinario, indetto con d.m. 10 ottobre 2018. La Commissione esaminatrice le ha attribuito un giudizio di non idoneità negli elaborati di diritto civile e di diritto amministrativo, con conseguente esclusione dalle prove orali.
La candidata ha impugnato il verbale di correzione e i criteri di valutazione davanti al TAR Lazio. Nelle more è intervenuta la graduatoria definitiva del concorso, approvata con decreto ministeriale del 26 febbraio 2021, non impugnata. Il primo giudice ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando anche l’omessa notifica ad alcun controinteressato. La candidata ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
L’appellante sostiene che la graduatoria non le rechi alcun pregiudizio, essendo rimasti scoperti 45 posti rispetto ai 330 banditi, e che l’accoglimento del ricorso comporterebbe solo la rinnovazione della correzione, con mera integrazione della graduatoria senza incidenza sui vincitori.
Il Collegio richiama il principio generale e consolidato secondo cui, in caso di contestazioni sugli esiti dei pubblici concorsi, è necessario impugnare le graduatorie finali, richiamando Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 2219/2024. Il primo giudice ha quindi correttamente ravvisato l’improcedibilità del ricorso per l’omessa impugnazione.
Il principio si applica anche all’impugnativa dell’esclusione, perché l’eventuale annullamento può riverberarsi sull’ordine della graduatoria. Non rileva che alcuni posti siano rimasti scoperti: ove fosse disposta la ri-valutazione delle prove, l’appellante potrebbe collocarsi in posizione poziore rispetto ad altri candidati, per i quali la riammissione non è un dato neutro.
Quanto al secondo motivo, il Collegio esclude l’applicabilità dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. L’accertamento ai soli fini risarcitori opera quando la coltivazione della domanda non sia più di interesse, non quando l’improcedibilità derivi dalla mancata coltivazione del rimedio.
Resta fermo il limite della sindacabilità delle valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione, in assenza di macroscopici profili di illogicità e irragionevolezza, e la sufficienza del voto numerico a esprimere in modo sintetico le valutazioni, richiamando Cons. Stato, Ad. Plen. 7 del 2017. L’appello è respinto, con conferma della sentenza e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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