Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso nel processo amministrativo (TAR Puglia n. 1041 del 10.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può, quindi, dichiarare di avere perduto interesse alla decisione stessa. La sopravvenuta dichiarazione di carenza di interesse, depositata prima di tale momento, determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice non entra nel merito delle censure e si limita a prendere atto della dichiarazione di parte. La definizione del contenzioso in rito, unitamente alla mancata costituzione delle parti intimate, giustifica la compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La ricorrente ha agito innanzi al TAR Puglia con ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., notificato il 24 aprile 2024 e depositato il successivo 29 aprile 2024, lamentando il silenzio serbato dal Comune su un’istanza presentata il 26 giugno 2023. Con tale istanza la ricorrente aveva chiesto di intervenire d’ufficio per la bonifica e la rimozione di detriti in amianto presenti in due fabbricati siti nel territorio comunale, in ossequio a una precedente ordinanza sindacale dell’8 maggio 2023, e di emettere una nuova ordinanza nei confronti del proprietario di uno degli immobili.

La ricorrente ha quindi domandato l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, l’accertamento dell’obbligo del Comune di provvedere e la condanna dell’Ente all’adozione degli atti richiesti. Il Comune, la Regione Puglia e il controinteressato, pur ritualmente notificati, non si sono costituiti in giudizio.

La Motivazione della Corte

All’esito dell’udienza camerale del 26 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione. Il Collegio rileva che la ricorrente ha depositato in data 23 maggio 2025 una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.

Il Tribunale richiama il principio generale del processo amministrativo secondo cui la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dunque dichiarare di avere perduto interesse alla decisione stessa. La dichiarazione intervenuta prima di quel momento è dunque pienamente efficace.

Su queste basi il Collegio prende atto della dichiarazione depositata dalla parte e dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La definizione in rito preclude ogni scrutinio nel merito delle censure articolate avverso il silenzio dell’Amministrazione.

Quanto alle spese, il Tribunale non dispone alcuna statuizione, tenuto conto della modalità di definizione del contenzioso e della mancata costituzione in giudizio delle parti intimate. Il dispositivo ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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