La clausola revisionale ex art. 106 prevale sul meccanismo del comma 511 della legge di stabilità 2016 (TAR Lazio n. 11939 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di revisione prezzi inserita in una convenzione stipulata da un soggetto aggregatore, ai sensi dell’art. 106 d.lgs. n. 50/2016, non è assorbita né derogata dall’art. 1, comma 511, l. n. 208/2015, che disciplina una fattispecie legale autonoma, applicabile solo quando la clausola contrattuale sia ancorata a “beni indifferenziati”. L’indice ISTAT NIC relativo alla Divisione Trasporti non è parametrato a beni fungibili e standardizzati; pertanto, difetta il presupposto applicativo del comma 511. L’Amministrazione è tenuta a dar corso alla revisione secondo il meccanismo pattizio, senza che rilevi alcuna soglia minima di incremento percentuale, ove non prevista dalla lex specialis.
Il Fatto
La società, aggiudicataria di tre lotti di una convenzione Consip per il noleggio a lungo termine di autoveicoli in favore del Ministero della Difesa, chiedeva la revisione dei canoni ai sensi dell’Allegato 5B al Capitolato Tecnico e dell’art. 10 della Convenzione, applicando l’indice ISTAT NIC Divisione Trasporti nella misura del 9,6% per il periodo ottobre 2021 – ottobre 2022. Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri negava l’adeguamento, ritenendo applicabile l’art. 1, comma 511, l. n. 208/2015, che subordina la revisione al superamento della soglia del 10%.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio osserva che la disposizione del comma 511 opera solo per i contratti in cui la clausola revisionale sia collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati, ossia beni fungibili e standardizzati. L’istruttoria disposta nei confronti dell’ISTAT ha chiarito che l’indice NIC Divisione Trasporti comprende un paniere di beni e servizi non standardizzati, quali acquisto di mezzi di trasporto, carburanti e servizi di trasporto. Difetta, pertanto, il presupposto applicativo della norma invocata dall’Amministrazione.
Il Collegio richiama il principio per cui la revisione speciale di cui al comma 511 non esclude che la stazione appaltante individui clausole revisionali ad hoc ex art. 106 d.lgs. n. 50/2016, come quella dell’Allegato 5B. L’art. 10, comma 11, della Convenzione, nel richiamare la l. n. 208/2015, opera un mero rinvio alla disposizione legislativa, che non può estendere in via contrattuale l’applicazione di quest’ultima al di fuori dei presupposti da essa stessa indicati.
La clausola contrattuale richiede solo: il decorso di 12 mesi dall’attivazione dei contratti, la previa istruttoria e l’applicazione dell’indice NIC Divisione Trasporti. Nessuna soglia minima di incremento è prevista. Il richiamo al comma 511 — legge di stabilità 2016 — si risolve in una mera endiadi, ossia nella ripetizione di un principio già codificato e applicabile solo al ricorrere delle proprie condizioni, nella specie assenti. Alla luce di tali rilievi, il ricorso è accolto: è annullato il diniego ed è accertato il diritto al compenso revisionale del 9,6% a far data da novembre 2022.
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Nota della Redazione
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