Improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione del titolo autorizzatorio sopravvenuto (TAR Lazio n. 14466 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto avverso il provvedimento di decadenza da un diritto di gioco qualora il concessionario, pur venuto a conoscenza nel corso del giudizio del rilascio di un titolo autorizzatorio in favore di altro concessionario per l’esercizio della raccolta presso il medesimo punto vendita, non abbia impugnato tale atto sopravvenuto. L’interesse alla ricollocazione del diritto di gioco presso altro esercizio non può essere soddisfatto, anche in caso di accoglimento del ricorso, quando il diritto risulti ormai irretrattabilmente trasferito e definitivamente riallocato dall’Amministrazione.
Il Fatto
La società ricorrente, concessionaria per la raccolta di giochi pubblici, aveva affidato a un esercente la gestione di un punto vendita. A seguito della cessione dell’azienda dell’esercente a terzi, con esclusione delle attività di gioco, e della successiva disdetta dei contratti, la raccolta veniva interrotta. Nonostante diffide e un ricorso d’urgenza dinanzi al giudice ordinario, l’attività non riprendeva e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avviava il procedimento di decadenza, contestando l’inerzia della concessionaria nell’adottare iniziative per la ripresa o la ricollocazione del diritto di gioco. Il provvedimento di decadenza veniva impugnato dalla società, che ne deduceva l’illegittimità per violazione delle regole convenzionali e per l’ingerenza nelle vicende del rapporto privatistico con il gestore.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, trattandosi di atti ascrivibili alla sola Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Ha inoltre disposto lo stralcio della memoria di replica depositata tardivamente dalla parte controinteressata, essendo il termine di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a. di natura perentoria.
Nel merito, il Collegio ha rilevato d’ufficio un profilo di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, stante la mancata impugnazione, da parte della società ricorrente, del titolo autorizzatorio rilasciato dall’Agenzia a favore di altro concessionario per l’attivazione della raccolta presso il medesimo punto vendita oggetto del diritto di gioco decaduto. Tale provvedimento, unitamente alla successiva lettera di conferimento dell’incarico al nuovo gestore, non era stato gravato dalla ricorrente, pure essendone venuta a conoscenza nel corso del giudizio.
Il Tribunale ha quindi chiarito che l’impugnazione del provvedimento di decadenza è funzionalmente collegata all’interesse alla ricollocazione del diritto di gioco presso un altro esercizio commerciale. Poiché il diritto era stato già definitivamente riallocato dall’Amministrazione in favore di un diverso concessionario, l’eventuale accoglimento del ricorso non avrebbe potuto comunque soddisfare l’interesse sostanziale della ricorrente. La mancata impugnazione dell’atto sopravvenuto rendeva, pertanto, il gravame inidoneo a produrre un risultato utile.
Il Collegio ha infine valorizzato la circostanza che la società non aveva assunto, nelle more, alcuna iniziativa per ricollocare il diritto di gioco presso altri esercenti o gestori, determinando una prolungata interruzione della raccolta in danno dell’interesse erariale, che assume carattere prevalente nel contemperamento con gli interessi del concessionario nell’ambito del rapporto concessorio. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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