Occupazione suolo pubblico tra PGTU e articolo 20 codice strada (TAR Lazio n. 7781 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La classificazione delle strade nell’ambito del Piano Generale del Traffico Urbano costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa sindacabile solo in presenza di travisamenti fattuali o palese illogicità. Sulle strade ricomprese nella “viabilità principale” dal PGTU, anche se classificate di tipo E) ai sensi dell’art. 2 cod. strada, le occupazioni di suolo pubblico possono essere assentite solo su marciapiede e sulla fascia di sosta laterale, nei limiti di cui all’art. 20 cod. strada, che vieta lo stazionamento dei pedoni sulla sede stradale. La scelta dell’amministrazione di non consentire nuove occupazioni al di fuori dei marciapiedi sull’intera viabilità principale è legittima e preclusiva anche per gli stalli di sosta, purché supportata da adeguata motivazione in punto di sicurezza della circolazione.

Il Fatto

Una società, esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande in Via Fabio Massimo a Roma, presentava istanza di nuova concessione per la variazione di un’occupazione di suolo pubblico permanente, chiedendo l’ampliamento di 23,40 mq su pedana collocata sulla sede stradale, in corrispondenza di stalli di sosta veicolare, al di fuori del marciapiede. L’Amministrazione capitolina dichiarava l’improcedibilità dell’istanza, ritenendo l’occupazione non assentibile in quanto la strada è ascritta alla “viabilità principale” del PGTU, qualificata come strada urbana di tipo E), sulla quale l’art. 20, comma 3, cod. strada e il Regolamento Viario non consentono lo stazionamento di pedoni sulla sede stradale.

La società impugnava il diniego, unitamente al PGTU e ai relativi regolamenti, deducendo l’illegittimità della classificazione di Via Fabio Massimo e la violazione dell’art. 9 della D.A.C. n. 118/2025, che per le strade tipo E) ammette le occupazioni anche sulla fascia di sosta laterale, oltre a lamentare difetto di motivazione e disparità di trattamento.

La Motivazione della Corte

Il TAR, richiamando la propria giurisprudenza (sentenze n. 1206/2026 e n. 6035/2026) e i precedenti del Consiglio di Stato n. 5014/2025 e n. 262/2024, ha preliminarmente scrutinato l’impugnazione del PGTU, ritenendola infondata. La classificazione delle strade operata dallo strumento pianificatorio risponde all’esigenza di assicurare la sicurezza urbana nei centri abitati ed è il frutto di una scelta discrezionale, sindacabile solo per travisamento o illogicità manifesta. Nel caso di specie, l’inserimento di Via Fabio Massimo nella viabilità principale risulta ragionevole, avuto riguardo all’alta intensità di traffico veicolare e pedonale del quartiere Prati e al ruolo della strada di collegamento con la rete viaria principale.

Quanto al merito, il Collegio ha valorizzato la distinzione tra la classificazione di tipo E) operata dall’art. 2 cod. strada e l’ascrizione alla “viabilità principale” effettuata dal PGTU. La D.A.C. n. 118/2025, all’art. 9, comma 3, consente sì le occupazioni sulle strade tipo E) ma solo su marciapiede e sulla fascia di sosta laterale, come definita dall’art. 3, comma 1, n. 23) cod. strada. Tale fascia è parte della strada adiacente alla carreggiata e, ai sensi dell’art. 20 cod. strada, l’occupazione della sede stradale è subordinata alla predisposizione di un itinerario alternativo per il traffico o, nelle zone storico-ambientali, alla condizione che non determini intralcio o pregiudizio alla sicurezza.
La scelta dell’Assemblea Capitolina di ancorare il divieto alla nozione di “viabilità principale” è stata ritenuta legittima e preclusiva di ogni occupazione della sede stradale, ivi compresi gli stalli di sosta, purché la valutazione sia condotta alla luce dell’interesse alla sicurezza stradale, come nel caso in esame.

Quanto al vizio motivazionale, il provvedimento impugnato ha adeguatamente indicato le ragioni del diniego, richiamando sia la normativa sovraordinata sia le previsioni del PGTU e del Regolamento Viario che non consentono nuove occupazioni fuori dai marciapiedi sulla viabilità principale. Infine, la censura di disparità di trattamento è stata respinta sul rilievo che le condizioni della circolazione possono variare da un punto all’altro della medesima via in ragione di conformazione, pertinenze e arredo viario, sicché trattamenti differenziati non risultano di per sé sintomatici di illegittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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