Tettoia chiusa su due lati in zona vincolata richiede permesso di costruire (Cons. Stato n. 1041 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La tettoia chiusa su due lati, munita di copertura stabile e di consistente volumetria, integra una trasformazione sostanziale del territorio e richiede il permesso di costruire, non essendo assimilabile a parcheggio pertinenziale né a opera di urbanizzazione. La sua realizzazione in area sottoposta a vincolo paesaggistico e ad elevato rischio sismico non consente alcuna autorizzazione paesistica postuma. È la parte che invoca la qualificazione favorevole del manufatto a doverne provare i presupposti, secondo i criteri dell’art. 2697 c.c.. La doglianza fondata su una diversa destinazione del preesistente manufatto, proposta per la prima volta in appello e priva di riscontro probatorio, è inammissibile oltre che infondata.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava davanti al TAR Campania l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune aveva ingiunto la sospensione dei lavori e la demolizione di una tettoia realizzata nel territorio comunale. Deduceva il contrasto del provvedimento con la disciplina dei parcheggi pertinenziali, l’erroneità del richiamo al vincolo paesaggistico e l’assenza dei presupposti dell’ordine di sospensione.
Il Tribunale respingeva il ricorso, ritenendo che la tettoia, anche se qualificabile come parcheggio pertinenziale, fosse comunque soggetta al regime del permesso di costruire e idonea a modificare in modo rilevante l’assetto territoriale; dichiarava inoltre inammissibile la censura sull’ordine di sospensione per carenza di interesse, essendo le opere già completate. Proponeva appello l’originario ricorrente, nelle more deceduto; il giudizio era riassunto dagli eredi.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce in primo luogo le caratteristiche del manufatto: una tettoia di trenta metri quadri, chiusa su due lati, con struttura portante verticale in pilastrino e muratura e copertura a falda unica in legno e tegole, realizzata senza alcun titolo in zona di protezione integrale del Piano Territoriale Paesistico dell’area del Vesuvio, in area soggetta a vincolo paesaggistico e vincolo archeologico e ad elevato rischio sismico.
Su questa base il Collegio esclude che le risultanze della consulenza tecnica di parte possano essere valorizzate. La parte che deduce fatti a sostegno delle proprie richieste ne sopporta l’onere probatorio ai sensi dell’art. 2697 c.c., secondo l’orientamento richiamato (Cons. Stato, sez. II, n. 8457 del 2022). Le difese non dimostrano che il manufatto non sia stato realizzato ex novo né che sia sovrapponibile al preesistente comodo agricolo.
La Corte valorizza quindi la obiettiva consistenza dell’opera, capace di incidere non solo sul piano urbanistico ma anche su quello paesaggistico. Richiama il principio per cui è necessario il permesso di costruire per una tettoia che, per caratteristiche intrinseche, modalità di costruzione, funzioni e non temporaneità dell’intervento, comporti una trasformazione sostanziale del territorio (Cons. Stato, sez. VI, n. 2603 del 2025; sez. VI, n. 9054 del 2024; sez. VII, n. 5605 del 2024).
Ne discende l’infondatezza delle censure sulla possibilità di realizzare l’opera con SCIA o di assimilarla a un parcheggio interrato ai sensi della legge n. 122/1989. In area paesaggisticamente vincolata, osserva il Collegio, l’appellante non potrebbe in alcun caso ottenere l’autorizzazione paesistica postuma.
Quanto alla tesi della mera trasformazione di un preesistente pollaio, la Corte la dichiara inammissibile perché formulata per la prima volta in appello nei termini prospettati, oltre che infondata per difetto di riscontro probatorio. La documentazione fotografica prodotta solo in sede di appello è irrituale ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a. e, in ogni caso, non contraddice la descrizione contenuta nell’atto impugnato. L’appello è pertanto respinto, con conferma dell’assorbimento delle eccezioni in rito e condanna dell’appellante alle spese del grado.
Nota della Redazione
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