Cessazione della materia del contendere per tardivo adempimento e spese al resistente (TAR Lombardia n. 492 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la cessazione della materia del contendere consegue all’adempimento dell’amministrazione intervenuto successivamente alla notifica del ricorso, che elimina l’interesse del ricorrente alla pronuncia. La tardiva costituzione dell’amministrazione, avvenuta dopo la camera di consiglio, non vale a considerarla costituita in giudizio, né a fondare la riapertura del contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. amm. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, che si radica in capo all’amministrazione quando l’esecuzione sia stata resa solo a seguito dell’instaurazione del giudizio.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuo della Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione l’importo complessivo di 2.000 euro, oltre interessi e rivalutazione, e a rifondere le spese di lite.

Il titolo esecutivo non era stato impugnato ed era passato in giudicato. Il Ministero aveva provveduto al solo pagamento delle spese legali, mentre l’accredito dell’importo principale risultava ancora mancante. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, la ricorrente ha chiesto l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma per ogni violazione successiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la costituzione del Ministero, depositata dopo la camera di consiglio del 4 febbraio 2026. L’atto è tardivo e, pur meramente formale, non consente di considerare costituita in giudizio l’amministrazione intimata.

La documentazione depositata con l’atto è parimenti tardiva, ma si limita a confermare la cessazione della materia del contendere già risultante dalle note di udienza della ricorrente e il carattere successivo dell’adempimento rispetto all’instaurazione del giudizio. Non essendo un’allegazione su questione rilevabile d’ufficio e risultando conforme alle difese della ricorrente, essa non lede il contraddittorio: mancano perciò i presupposti per sospendere il passaggio in decisione e riattivare il contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. amm.

Nel merito, nelle more del giudizio sono stati accreditati, mediante il sistema della Carta Elettronica del Docente, gli importi oggetto della sentenza. Il venir meno dell’interesse alla pronuncia impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Quanto alle spese, l’adempimento intervenuto dopo la notifica del ricorso radica la soccombenza in capo al Ministero, condannato alla rifusione in favore della ricorrente, con liquidazione in dispositivo e rimborso del contributo unificato. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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