Commissario ad acta per pagamento Carta docente al personale di ruolo (TAR Sardegna n. 1042 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancata esecuzione, da parte dell’Amministrazione, del giudicato che impone il pagamento di una somma di denaro legittima l’accoglimento del ricorso per ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.. Il parziale adempimento, limitato alla liquidazione delle spese legali in favore dei difensori antistatari, non esaurisce l’obbligo di conformazione al dictum del giudice. Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso. Il termine per l’adempimento sostitutivo è fissato dal giudice secondo criteri di congruità.
Il Fatto
Il Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, con sentenza n. 61 del 2025, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere alla ricorrente il contributo previsto dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, pari a euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, oltre rivalutazione e interessi, nonché alla rifusione delle spese.
La sentenza divenne irrevocabile per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria il 6 giugno 2025. La ricorrente propose quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la declaratoria di inesecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio l’Amministrazione liquidò solo le spese legali ai procuratori antistatari, lasciando ineseguito il capitale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito i presupposti dell’ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm.: l’esistenza di un provvedimento giurisdizionale definitivo e l’inerzia dell’Amministrazione nel conformarsi al suo contenuto. La sentenza n. 61/2025 costituisce titolo esecutivo per il riconoscimento del capitale.
La difesa erariale ha dichiarato in camera di consiglio di aver sollecitato l’esecuzione integrale del pagamento, senza però fornire indicazioni utili per una soluzione bonaria della controversia. Il TAR ha ritenuto tale attività insufficiente a integrare l’adempimento richiesto.
Quanto al parziale versamento delle spese legali, il Collegio lo ha qualificato come ottemperanza solo parziale, che lascia intatto il giudicato sul capitale. Da qui l’accoglimento dell’istanza di nomina del commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva.
Il TAR ha individuato il commissario nel Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro Dirigente dell’Ufficio. Il termine per l’adempimento è stato fissato in sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della decisione.
Il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.