Emersione lavoro irregolare e valutazione concreta della pericolosità (TAR Toscana n. 1482 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di emersione del lavoro irregolare, l’art. 103, comma 10, lett. c), del d.l. n. 34/2020, convertito con legge n. 77/2020, non consente all’Amministrazione di far discendere automaticamente dal solo precedente penale il diniego della regolarizzazione. Il Questore deve svolgere un apprezzamento concreto ed attuale della pericolosità sociale dello straniero, verificando l’effettiva riconducibilità delle condanne alle ipotesi contemplate dalla norma. A seguito della Corte cost. n. 43/2024, il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non può più essere considerato automaticamente ostativo. Il bilanciamento tra interesse alla sicurezza e tutela dei diritti garantiti dall’art. 8 CEDU impone una motivazione puntuale, sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva presentato istanza di emersione da lavoro irregolare in suo favore. Il Questore aveva respinto la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, richiamando il casellario giudiziale e rilevando a suo carico una condanna per reati in materia di stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale.
L’Amministrazione aveva ritenuto che l’art. 103, comma 10, lett. c), del d.l. n. 34/2020 attribuisse al precedente penale efficacia interdittiva automatica, senza necessità di valutare caso per caso la pericolosità sociale. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, deducendo la falsa applicazione della norma e l’assenza di ogni accertamento concreto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla lettura della disposizione sull’emersione, che elenca le condizioni ostative alla regolarizzazione. La lettera c) richiama i reati di cui all’art. 380 cod. proc. pen. e, tra gli altri, i reati inerenti agli stupefacenti. La lettera d) richiede invece che lo straniero sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico, valutando anche le condanne per i reati di cui all’art. 381 cod. proc. pen.
Richiamando la Corte cost. n. 88/2023, il TAR ribadisce che l’Amministrazione non può limitarsi a evocare il dato normativo e far derivare meccanicamente dalle condanne i presupposti del diniego. Occorre una motivazione puntuale sulla riconducibilità delle condanne alle ipotesi di legge e sulla concreta sussistenza degli elementi che rendono lo straniero una reale minaccia, con apprezzamento della rilevanza e gravità dei fatti.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 43/2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 10 dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020 nella parte in cui, prevedendo tra le ipotesi automatiche di esclusione i reati inerenti agli stupefacenti, non ha escluso le ipotesi di lieve entità. Ne deriva che lo straniero condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non può per ciò solo essere ricondotto nel novero dei soggetti socialmente pericolosi.
Nel caso concreto, il ricorrente aveva subito condanna proprio per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, con la concessione dell’attenuante ad effetto speciale. Assume quindi rilievo il mutato quadro normativo conseguente alla richiamata pronuncia del giudice delle leggi. Quanto alla resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 cod. pen., il Collegio osserva che il reato non rientra tra le ipotesi di cui all’art. 380 cod. proc. pen. e non è dunque automaticamente ostativo.
Il ricorso è pertanto accolto nei sensi di cui in motivazione, con annullamento del provvedimento impugnato e salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. Le spese di lite sono compensate in ragione delle peculiarità della vicenda e dell’intervenuto orientamento giurisprudenziale.
Nota della Redazione
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