Revoca del nulla osta e permesso di soggiorno per attesa occupazione (TAR Campania n. 2928 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato è illegittima quando muove dall’erroneo presupposto che si tratti di lavoro stagionale, mentre l’istanza è stata presentata per lavoro subordinato nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria e il nulla osta richiama l’art. 22 del D.Lgs. n. 286/1998 e non l’art. 24. Al lavoratore straniero che ha regolarmente instaurato il rapporto di lavoro, come dimostra la denuncia di assunzione all’INPS, e lo ha perso per causa non imputabile, spetta il permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell’art. 22, comma 11, del D.Lgs. n. 286/1998. L’amministrazione deve valutare la posizione in modo sostanziale e non formalistico, non potendo procedere a una revoca automatica fondata sulla sola mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno, quando questa sia imputabile all’assenza del datore di lavoro.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, ha ottenuto un nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Napoli, a seguito di istanza presentata dal datore di lavoro per lavoro domestico e di assistenza familiare, con proposta di contratto a tempo indeterminato. Ottenuto il visto, il lavoratore è entrato in Italia e il rapporto di lavoro è iniziato, con denuncia di assunzione all’INPS. In seguito il datore di lavoro ha licenziato il ricorrente, con cessazione del rapporto formalizzata presso l’INPS.

Convocato nuovamente per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro non si è presentato. Il S.U.I. ha quindi disposto la revoca del nulla osta, contestando la mancata presentazione di documenti e la violazione dell’art. 22, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 286/1998 per mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno, e ha rigettato l’istanza di permesso per attesa occupazione, ritenendo il nulla osta relativo a lavoro stagionale. Il lavoratore ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Campania.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso, confermando le valutazioni già espresse in sede cautelare. Il provvedimento impugnato è affetto da plurimi profili di illegittimità: travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e violazione di legge.

Il primo vizio riguarda la qualificazione del nulla osta come relativo a lavoro stagionale. L’istanza è stata presentata sul modello previsto per il lavoro subordinato nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria, con proposta di contratto a tempo indeterminato, e il nulla osta fa riferimento all’art. 22 del D.Lgs. n. 286/1998 e non all’art. 24, che disciplina il lavoro stagionale. La motivazione del diniego di attesa occupazione, fondata su tale erronea qualificazione, è quindi viziata da macroscopico travisamento dei fatti.

Il nucleo della controversia riguarda l’interpretazione dell’art. 22, comma 11, del D.Lgs. n. 286/1998, che consente al lavoratore straniero che perde il posto di lavoro di iscriversi nelle liste di collocamento e ottenere il permesso per attesa occupazione. L’amministrazione nega l’applicabilità della norma, sostenendo che essa presupponga un rapporto già perfezionato con la sottoscrizione del contratto di soggiorno. La tesi è infondata in fatto e in diritto: la denuncia di assunzione all’INPS e la successiva cessazione dimostrano l’avvenuta costituzione del vincolo lavorativo, a prescindere dalla mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno, imputabile all’assenza del datore di lavoro.

La giurisprudenza amministrativa, richiamata dal Collegio, adotta un’interpretazione teleologica e non formalistica, volta a tutelare l’affidamento del lavoratore entrato regolarmente in Italia. Si è affermato che, anche in caso di mancata instaurazione del rapporto per indisponibilità del datore di lavoro non imputabile al lavoratore, a quest’ultimo può essere rilasciato il permesso per attesa occupazione. Tale orientamento è applicabile a maggior ragione quando il rapporto ha avuto un inizio di esecuzione. In presenza del comprovato inserimento del cittadino straniero nella vita economica e sociale, l’amministrazione deve valutare il rilascio del permesso, anziché procedere a una revoca automatica.

Il provvedimento è inoltre viziato da difetto di istruttoria e di motivazione. L’amministrazione ha omesso di considerare le integrazioni documentali prodotte e la circostanza dirimente della già avvenuta costituzione e cessazione del rapporto di lavoro, in contrasto con l’obbligo di motivazione sancito dall’art. 3 della L. n. 241/1990. Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento annullato, con integrale compensazione delle spese. L’amministrazione dovrà riesaminare la posizione del ricorrente valutando concretamente il rilascio del permesso per attesa occupazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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