Gara pubblica, nessun interesse del concorrente alla valutazione di self-cleaning dell’avversario (TAR Puglia n. 1042 del 18.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo le condizioni dell’azione ricomprendono la titolarità di una situazione giuridica differenziata e qualificata e la sussistenza di un interesse personale, attuale e concreto alla rimozione dell’atto impugnato, richiesto dall’art. 100 cod. proc. civ., applicabile ex art. 39 cod. proc. amm.. L’impresa che ha ottenuto l’aggiudicazione non vanta interesse a impugnare la sola statuizione con cui la stazione appaltante abbia ritenuto adeguate le misure di self-cleaning del concorrente, trattandosi di provvedimento ampliativo della propria sfera giuridica e di valutazione che non le ha impedito di risultare miglior contraente. Il mero interesse strumentale differito e riflesso a competere con un avversario in future e distinte procedure non integra il pregiudizio attuale e concreto. È inammissibile, per difetto di interesse, la domanda che miri a far accertare un falso dichiarativo del concorrente al solo fine di una segnalazione all’ANAC, prospettando un pregiudizio meramente eventuale e potenziale.
Il Fatto
La controversia nasce da un articolato contenzioso tra due società operanti nel settore delle apparecchiature elettromedicali, entrambe partecipanti alla procedura aperta indetta nel 2017 per la gestione di tali apparecchiature presso le aziende sanitarie della Regione Puglia. Dopo che l’aggiudicazione dei lotti 2 e 5 era stata confermata in favore della ricorrente, la stazione appaltante è stata chiamata a rivalutare, secondo le indicazioni del Consiglio di Stato, l’adeguatezza delle misure di self-cleaning adottate da entrambi gli operatori, ritenendole adeguate.
La ricorrente impugna la determinazione del 2.10.2024 e i verbali del 24.9.2024, per la parte relativa al lotto 5 e alla valutazione di adeguatezza espressa nei confronti della controinteressata, deducendo plurimi motivi di eccesso di potere e violazione dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016. Propone poi motivi aggiunti avverso il verbale conosciuto solo all’esito del deposito in giudizio. Si costituiscono la controinteressata e la società di servizi, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta preliminarmente la questione della legittimazione e dell’interesse al ricorso, richiamando la distinzione tra titolarità di una posizione differenziata e utilità concreta della pronuncia invocata. La ricorrente, consapevole del profilo, articola tre argomenti: l’operare in un mercato oligopolistico, l’uso della valutazione favorevole da parte della controinteressata in distinte procedure e l’interesse a far accertare un falso dichiarativo con conseguente segnalazione all’ANAC.
Il Tribunale ritiene non condivisibili tali argomenti. In primo luogo, la determina impugnata dispone l’aggiudicazione in favore della stessa ricorrente: si tratta dunque di un provvedimento ampliativo della sua sfera giuridica, indipendentemente dall’ulteriore statuizione sull’adeguatezza delle misure della concorrente. La valutazione contestata non ha impedito alla stazione appaltante di individuare nella ricorrente il miglior contraente, né quest’ultima ha spiegato quale pregiudizio attuale ne derivi.
Quanto all’utilizzo della determina in procedure separate, il Collegio osserva che la circostanza non dimostra il pregiudizio concreto e attuale del contegno opportuno della controinteressata. Ammettere un interesse siffatto aprirebbe la strada alla tutela giurisdizionale del mero interesse strumentale differito e riflesso a competere con un concorrente in condizioni sfavorevoli. Si aggiunge che la valutazione di adeguatezza delle misure di self-cleaning è espressa di volta in volta dalla stazione appaltante secondo un apprezzamento discrezionale.
Analoga conclusione vale per l’istanza di accertamento del falso dichiarativo finalizzata alla segnalazione all’ANAC ex art. 80, comma 12, del d.lgs. 50/2016: la ricorrente fa valere un pregiudizio del tutto eventuale e apprezzabile solo a livello potenziale. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono pertanto inammissibili per difetto di interesse. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nota della Redazione
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