Condono edilizio, prova della volumetria e silenzio assenso (TAR Emilia-Romagna n. 1179 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di condono edilizio, l’onere di provare la data di realizzazione e la consistenza dell’immobile abusivo grava su chi ha commesso l’abuso. Solo la deduzione di concreti elementi di riscontro trasferisce in capo all’amministrazione l’onere della prova contraria. La realizzazione del manufatto di collegamento tra edifici costituisce condizione essenziale per derogare al limite di distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate, previsto dall’art. 9, punto 2), d.m. n. 1444/1968, norma inderogabile posta a tutela dell’ordine pubblico sanitario. Il silenzio assenso sulla domanda di condono non si perfeziona a fronte di istanze documentalmente incomplete, non essendo sufficiente la sola presentazione dell’istanza.

Il Fatto

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui il Comune di Rimini ha respinto la domanda di condono edilizio volta a sanare gli illeciti realizzati al secondo piano di un fabbricato residenziale. Il diniego fonda sul rilievo che le opere sono state eseguite in variante essenziale al permesso di costruire del 2002, per il mancato rispetto della distanza minima tra pareti finestrate antistanti.

Secondo i ricorrenti, la realizzazione di un portico di collegamento tra i due corpi di fabbrica avrebbe legittimato la deroga alle distanze, trattandosi di opera assentita e successivamente demolita dal proprietario antistante. Il Comune ha contestato tale circostanza, ritenendola non provata e smentita dalla documentazione fotografica e aerofotogrammetrica, oltre che dalle dichiarazioni del direttore dei lavori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione della deroga alle distanze. La concessione edilizia costituiva un progetto unitario per entrambi i fabbricati e la costruzione del portico di collegamento rappresentava la condizione necessaria per unificare i due edifici e superare il contrasto con l’art. 9 d.m. n. 1444/1968. Il punto è pacifico tra le parti; la controversia riguarda l’avvenuta realizzazione del manufatto.

Sul piano probatorio, il Tribunale richiama il principio per cui l’onere della prova della data e della consistenza dell’abuso ricade su chi lo ha commesso, mentre solo la deduzione di concreti riscontri sposta sull’amministrazione l’onere contrario, come affermato da Cons. Stato sez. II n. 5851 del 2025. Nel caso concreto, la documentazione fotografica, il volo aerofotogrammetrico e il certificato statico attestano la sola sopraelevazione, senza alcuna traccia del portico.

Assume rilievo decisivo la richiesta avanzata dai ricorrenti nel 2015 di costruire il portico di collegamento previsto dal titolo edilizio: la stessa lascia intendere l’inesistenza originaria del manufatto. Nella medesima direzione depone la nota del tecnico incaricato, che ha chiesto l’archiviazione delle relazioni asseverate avvedutosi della non realizzazione delle opere di collegamento.

Le testimonianze raccolte in sede penale, pur utilizzabili ex art. 64 cod. proc. amm., sono smentite dai predetti elementi e non superano il vaglio critico del giudice, secondo l’indirizzo di Cons. Stato sez. II n. 80 del 2021 e TAR Abruzzo n. 301 del 2016. La realizzazione del portico resta dunque indimostrata.

Quanto al silenzio assenso, il Collegio ribadisce che esso può perfezionarsi solo a fronte di istanze corredate da documentazione completa ed esaustiva. L’asseverazione del tecnico abilitato, richiesta dall’art. 29 l.r. n. 23/2004, risulta allegata in modo incompleto e mai prodotta nemmeno in giudizio. L’incompletezza documentale osta alla formazione del silenzio, come confermato da Cons. Stato sez. VI n. 2799 del 2021. Il ricorso è respinto; le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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