Rilascio autorizzazione sanitaria al Comune, parere di compatibilità alla Regione (Cons. Stato n. 10437 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992 attribuisce al comune la competenza al rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione e per l’esercizio delle strutture e delle attività sanitarie, riservando alla regione esclusivamente il parere obbligatorio e vincolante di compatibilità del progetto con la programmazione sanitaria regionale. La disposizione non contempla una competenza concorrente distinta in ragione dell’oggetto del provvedimento ampliativo richiesto. Il commissario ad acta, investito in via sostitutiva della funzione regionale, non può quindi emanare il provvedimento finale di diniego, ma deve limitarsi a esprimere il parere. L’adozione dell’atto conclusivo da parte del commissario, in luogo del parere, integra elusione del giudicato ed è, per l’effetto, illegittima.
Il Fatto
La vicenda riguarda una struttura riabilitativa per la quale l’associazione istante chiedeva l’autorizzazione sanitaria all’esercizio. Il Commissario Straordinario per l’attuazione del Piano di Rientro del Settore Sanitario della Regione Calabria aveva rigettato l’istanza. Il TAR Calabria, Sezione Seconda, n. 24/2021 ha accolto il ricorso proposto dall’associazione, ritenendo violato l’art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992.
Il Commissario ha proposto appello, sostenendo che la competenza autorizzatoria spettasse alla Regione e che, essendo questa commissariata, la relativa funzione fosse transitata in capo al commissario ad acta. L’appellante ha inoltre dedotto che il diniego si fondava legittimamente sull’assenza del parere di compatibilità programmatoria, annullato da altra pronuncia del TAR.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dalla ricostruzione della vicenda contenziosa: la competenza all’adozione dell’atto finale in capo al comune era già stata affermata dal TAR Calabria nelle sentenze n. 1066/2018 e n. 999/2019. Su questa base, il provvedimento impugnato — con cui il commissario, invece di esprimere un parere, ha rigettato l’istanza — è elusivo del giudicato. Già tale rilievo basta a palesare l’infondatezza della prospettazione dell’appellante.
La Corte affronta poi la questione in diritto. L’art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992 attribuisce espressamente al comune la competenza al rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di strutture sanitarie, riservando nello stesso comma alla regione il parere sulla verifica di compatibilità del progetto. Il commissario ad acta, subentrato all’organo regionale commissariato, avrebbe dovuto esprimere quel parere e non emanare l’atto conclusivo.
Il Collegio esclude che la disposizione contempli competenze differenziate a seconda che l’atto abbia ad oggetto la realizzazione o l’esercizio dell’attività sanitaria. I primi due commi si riferiscono alle strutture subordinate ad autorizzazione e all’esercizio delle attività, senza precisare la relativa competenza. Il comma 3 conferisce il potere autorizzatorio al comune senza distinguere tra realizzazione ed esercizio. Alla regione spetta, in entrambi i casi, solo il parere obbligatorio e vincolante di compatibilità con il piano sanitario regionale.
L’assetto è confermato dall’art. 3 della legge regionale Calabria n. 24/2008, che al comma 5 attribuisce l’autorizzazione al comune e al comma 6 disciplina le attività gestionali come svolte d’intesa con le strutture regionali, senza riservare alla Regione il potere di autorizzarne l’avviamento.
Da ciò deriva, oltre all’illegittimità per elusione del giudicato, anche l’irragionevolezza e il difetto di motivazione del provvedimento: esso ha opposto a motivo ostativo la mancanza di quel parere che la stessa autorità autrice del diniego avrebbe dovuto esprimere in via sostitutiva. L’appello è pertanto respinto, con conferma della sentenza di prime cure e condanna dell’appellante alle spese processuali.
Nota della Redazione
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