Verifica antimafia e reti di impresa: la capofila indicata nella domanda resta il riferimento per l’istruttoria (TAR Puglia n. 432 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di sostegno presentata da un raggruppamento privo di soggettività giuridica, quale una rete di imprese, si riferisce al soggetto capofila formalmente designato nella documentazione di domanda. L’Amministrazione, nello svolgimento dell’istruttoria e del soccorso istruttorio, deve fare riferimento alla capofila indicata nella domanda, senza poter considerare determinanti chiarimenti successivi e contraddittori resi dal legale rappresentante. I requisiti di ordine generale, inclusa la verifica antimafia, si applicano a tutte le imprese aderenti alla rete che partecipa alla procedura, ai sensi degli artt. 45, comma 2, lett. f), e 48, comma 14, d.lgs. n. 50/2016, in quanto compatibili con la disciplina dei consorzi ordinari e delle ATI. La mancata produzione della documentazione richiesta per tutti i partner del progetto e per tutti i componenti della rete legittima la declaratoria di irricevibilità della domanda.

Il Fatto

Un’azienda agricola, designata come soggetto capofila di un costituendo Gruppo Operativo (GO) “Pro Capitanata”, ha presentato domanda di ammissione al finanziamento per la Misura 16 del PSR Puglia 2014/2020. Nella domanda risultava però quale capofila la rete di imprese “RETE SPAC”, della quale la stessa azienda era a sua volta capofila. In sede istruttoria, l’Amministrazione regionale ha riscontrato carenze documentali relative agli allegati antimafia di tutti i partner e dei componenti della rete. Nonostante il soccorso istruttorio e a fronte di dichiarazioni contraddittorie del legale rappresentante, la domanda è stata dichiarata irricevibile.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente osservato che l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione può essere superata, risultando il ricorso infondato nel merito. Ha respinto il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva l’errore sull’individuazione del soggetto capofila, rilevando come la documentazione di domanda indicasse chiaramente la rete di imprese come capofila del GO, sottoscrivendo il legale rappresentante in tale qualità.

I successivi chiarimenti forniti in sede di contraddittorio e di soccorso istruttorio, con cui si sosteneva che la rete era stata menzionata solo per ottenere un punteggio maggiore, sono stati definiti “ondivaghi e contrastanti”. Il Tribunale ha evidenziato che l’Amministrazione si era mostrata disponibile anche a valutare la variazione del soggetto capofila, ma che tale modifica non era mai stata formalizzata. Al contrario, una nota successiva confermava il ruolo di capofila della rete.

Quanto alla verifica antimafia, il Collegio ha richiamato l’art. 45, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 50/2016, che riconosce le reti di impresa come operatori economici, e l’art. 48, comma 14, che estende ad esse le norme sui consorzi e le ATI. In base alla delibera ANAC richiamata, i requisiti di ordine generale si applicano a tutte le imprese della rete. La documentazione richiesta per tutti i componenti era quindi necessaria e la sua mancanza ha reso legittima l’esclusione.

Per questi motivi, il ricorso è stato respinto, risultando infondate anche le censure sulla violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990, non ravvisandosi ritardi o inerzie imputabili all’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *