Sanzione disciplinare militare e sindacato del giudice amministrativo (Cons. Stato n. 10437 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione dei fatti e della gravità della condotta del militare, nonché della misura della sanzione disciplinare da applicare, rientra nella discrezionalità dell’amministrazione, correlata alla sua autonomia organizzativa. Tale valutazione è sindacabile in sede giurisdizionale solo per illogicità, irragionevolezza, difetto di proporzionalità e travisamento dei fatti. Le censure di natura procedurale non dedotte nel ricorso introduttivo di primo grado e veicolate soltanto con le memorie depositate in vista dell’udienza di discussione sono inammissibili, non potendo il giudice dell’impugnazione esaminare questioni nuove rispetto al thema del primo grado. La sanzione conservativa congruamente motivata non è irragionevole quando il comportamento accertato abbia offuscato il prestigio dell’Istituzione di appartenenza.

Il Fatto

L’appellante, ufficiale dell’Arma dei carabinieri, ha impugnato dinanzi al giudice amministrativo il decreto con cui il Ministero della difesa gli ha inflitto la sanzione della sospensione disciplinare dall’impiego per sei mesi. L’addebito riguardava la presentazione di una falsa denuncia di smarrimento di un assegno che egli stesso aveva consegnato come corrispettivo, così accusando indirettamente il destinatario e i successivi giratari del delitto di furto e/o ricettazione.

L’interessato era stato condannato in primo grado per calunnia, con sospensione condizionale; in appello la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Il TAR adito ha declinato la competenza in favore del TAR Campania, che ha respinto il ricorso compensando le spese. Da qui l’appello, articolato in tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta, in via preliminare, i primi due motivi, trattati congiuntamente perché connessi. L’appellante lamenta che il TAR abbia omesso di pronunciarsi sulle censure relative alla violazione del termine perentorio per la conclusione del procedimento e del termine massimo di 90 giorni tra un atto e l’altro. La Corte rileva che il ricorso di primo grado conteneva un unico motivo, intitolato alla violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, illogicità e sproporzione, senza alcuna menzione di vizi procedurali.

Il giudizio del TAR di inammissibilità delle censure procedurali, in quanto veicolate solo con gli scritti versati in atti in vista dell’udienza di discussione, merita dunque conferma. La Corte esclude che i vizi procedimentali fossero contenuti nel ricorso introduttivo e ne sancisce l’inammissibilità.

Quanto al terzo motivo, il Consiglio di Stato ribadisce che la valutazione dei fatti, della loro gravità e della misura della sanzione rientra nella sfera di discrezionalità dell’amministrazione, sindacabile solo per i vizi sopra indicati, richiamando il precedente Cons. Stato, sez. II, n. 6657 del 2025. Nella specie la materialità della condotta non è contestata e risulta dagli atti del processo penale.

La misura della sanzione, di natura conservativa, non appare irragionevole e risulta congruamente motivata con riferimento al comportamento «poco accorto, per nulla prudente e teso ad aggirare la legislazione a tutela del buon andamento delle transazioni», tradottosi in una condanna che ha offuscato la figura morale dell’appellante e leso l’onore, il prestigio e gli interessi dell’Istituzione. L’appello è pertanto respinto nel suo complesso, con condanna dell’appellante alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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