Accesso agli atti e vicinitas: prova della proprietà e interesse al ricorso (Cons. Stato n. 10443 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto il diniego del Comune di esercitare i poteri inibitori avverso una s.c.i.a. edilizia, la legittimazione e l’interesse al ricorso presuppongono la prova della titolarità di un’unità immobiliare nell’ambito del condominio interessato dall’intervento. La condizione della vicinitas non si presume e non può fondarsi su dichiarazioni di parte non supportate da riscontro documentale. L’accertamento sommario compiuto in un distinto giudizio di accesso agli atti, nei limiti occorrenti a quella tipologia di contenzioso, non fa stato nel giudizio impugnatorio. Il giudice dell’appello può quindi confermare la declaratoria di inammissibilità del ricorso quando la visura catastale e la denuncia di successione offrano elementi contrari alla dedotta proprietà.

Il Fatto

L’appellante, già proprietario di un’unità immobiliare in un condominio, ha ottenuto l’accesso alla documentazione edilizia e ha sollecitato il Comune a esercitare i poteri inibitori di cui all’art. 19 l. 241/1990 avverso la s.c.i.a. edilizia presentata da altri condomini. Il Comune ha rigettato l’istanza con provvedimento del 24 luglio 2024.

L’appellante ha impugnato il diniego e dedotto il silenzio formatosi su due istanze. Il TAR Lombardia, con sentenza breve n. 447/2025, ha dichiarato inammissibili il ricorso principale e i motivi aggiunti per difetto di interesse a ricorrere, non risultando provata la vicinitas. Da qui l’appello, fondato su tre motivi e sulla riproposizione delle censure non esaminate in primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta la questione centrale: se l’appellante abbia dimostrato di essere proprietario di un’unità immobiliare nel condominio, condizione necessaria per fondare la legittimazione e l’interesse a contestare il diniego comunale di inibitoria.

La risposta è negativa. Dalla visura catastale prodotta dal Comune non risulta alcuna proprietà in capo all’appellante nel condominio oggetto della causa. L’appartamento di cui questi si era dichiarato proprietario è stato trasferito ai controinteressati, all’esito di due procedure esecutive, con decreto del Tribunale di Busto Arsizio del 16 giugno 2021.

Quanto alle due unità immobiliari indicate successivamente come ereditate dal padre, la denuncia di successione non le contempla. Il mappale 695 corrisponde al corsello dei box condominiali, parte comune a tutti i proprietari di unità esclusive; l’altra unità è un appartamento di sei vani di proprietà di terzi, acquisito da una società a seguito di esecuzione immobiliare nei confronti dell’appellante.

La Corte esamina poi il richiamo alla sentenza n. 1684/2024 del TAR Lombardia, che avrebbe riconosciuto la legittimazione dell’odierno appellante ad accedere ad atti comunali. Il Collegio ne esclude la valenza dirimente: si è trattato di un accertamento sommario, nei limiti occorrenti a quel giudizio, fondato sulla documentazione offerta dalla parte e che, all’esito di una più approfondita valutazione nel presente contenzioso, risulta inidonea a giustificare la legittimazione ad agire.

L’appello è quindi infondato e la pronuncia di inammissibilità deve essere confermata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nei confronti delle parti che hanno presentato memorie, mentre sono compensate nei riguardi del Ministero dell’Interno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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