L’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è esperibile per la mancata costituzione della Carta docente (TAR Veneto n. 1639 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per ottenere l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, quando la pubblica amministrazione non si sia conformata alle statuizioni in esse contenute. L’inerzia dell’amministrazione, che non fornisca prova dell’avvenuto adempimento, legittima l’accoglimento del ricorso e l’ordine di eseguire il giudicato in un termine assegnato, con nomina sin d’ora di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza. La soccombenza comporta la condanna alle spese di lite.
Il Fatto
Un docente, avendo ottenuto dal Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente con l’accredito della somma riconosciuta, deduceva la mancata esecuzione di tale pronuncia da parte dell’amministrazione.
Accertato il passaggio in giudicato della sentenza, il ricorrente notificava in forma esecutiva il titolo e, decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996 senza che l’amministrazione avesse ottemperato, proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Veneto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente verificato l’ammissibilità dell’azione, riscontrando la sussistenza dei presupposti dell’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda e dell’avvenuta notifica della stessa all’amministrazione, cui ha fatto seguito il decorso del termine dilatorio di legge.
Nel merito, il Collegio ha chiarito che l’azione di ottemperanza ex art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è lo strumento previsto “al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”. Tale azione risulta quindi esperibile anche per dare attuazione alle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, quando le relative statuizioni siano rimaste ineseguite dall’amministrazione.
Il ricorso è stato ritenuto fondato, non avendo il Ministero, rimasto contumace, fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l’avvenuto adempimento. Il Tribunale ha pertanto ordinato all’amministrazione di procedere all’accredito della somma sul portafoglio “Carta docente” entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
Per assicurare l’effettività della tutela, è stato nominato sin d’ora un Commissario ad acta, con facoltà di delega e subdelega, che dovrà attivarsi su istanza di parte in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione, provvedendo direttamente all’esecuzione nel termine di sessanta giorni. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in suo favore, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
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Nota della Redazione
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