Tettoia in legno lamellare non è nuova costruzione e non richiede permesso (TAR Campania n. 474 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di una tettoia in legno lamellare, ancorata a preesistenti murature e destinata a sostituire un pergolato, non integra un intervento di nuova costruzione quando non crea nuova volumetria né incide sui prospetti. In tal caso l’opera non necessita del permesso di costruire e rientra nella disciplina della segnalazione certificata di inizio attività. L’ordinanza comunale che ne ingiunge la demolizione è pertanto illegittima. La sopravvenuta definizione del procedimento di sanatoria relativo a una diversa opera rende improcedibile, per difetto d’interesse, l’impugnativa limitatamente a quella parte.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile in Amalfi, impugnava l’ordinanza con cui il Responsabile del Settore Edilizia Privata del Comune aveva ingiunto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi. L’atto sanzionava due distinte opere: la sostituzione di un preesistente pergolato in pali di castagno con una tettoia in legno lamellare, e la realizzazione di una chiusura mediante pannelli in plexiglass su telai in legno. I relativi verbali di accertamento risalivano al 2016, mentre l’ordinanza era stata notificata nel novembre 2022.

Il ricorrente deduceva il difetto dei presupposti, la riconducibilità degli interventi all’edilizia libera, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la mancata verifica della possibilità di accertamento di conformità. Il Comune non si costituiva in giudizio. Nel corso del giudizio il ricorrente depositava la sentenza della Sezione con cui era stato accolto il ricorso avverso il diniego di sanatoria relativo all’opera costituita dai pannelli.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rilevava in via preliminare che, con la sentenza della Sezione n. 1459/2024, era stato annullato il provvedimento di rigetto dell’istanza di sanatoria e il conseguente atto di irrogazione della sanzione pecuniaria. Poiché tale pronuncia riguardava una delle due opere oggetto dell’ordinanza di demolizione, l’interesse del ricorrente si era ormai trasferito sul diniego di sanatoria. Ne discendeva l’improcedibilità del gravame per quella parte, per sopravvenuto difetto d’interesse.

La decisione restava quindi circoscritta all’opera in legno lamellare. Il Tribunale richiamava la nozione di nuova costruzione, individuata in qualsiasi trasformazione edilizia che presenti carattere di stabilità fisica e permanenza temporale, con irreversibilità spazio-temporale dell’intervento. La pertinenza urbanistica richiede invece un rapporto funzionale tra opera accessoria e principale, unito a una dimensione ridotta e modesta del manufatto, tale da non creare carico urbanistico.

Nel caso concreto, la tettoia non presentava i tratti qualificanti della nuova costruzione. Essa, per caratteristiche strutturali e funzionali, non incideva in modo impattante sull’assetto urbanistico e non necessitava del permesso di costruire. Il Collegio richiamava il principio secondo cui la realizzazione di una tettoia aperta su tutti i lati configura un intervento di ristrutturazione edilizia che non crea volumetria né incide sui prospetti, rientrando nella disciplina della segnalazione certificata di inizio attività.

Il Tribunale osservava inoltre che l’opera aveva sostituito un preesistente pergolato e risultava ancorata a preesistenti murature, ripetendo le medesime caratteristiche di assenza di nuova volumetria. Richiamava altresì il principio per cui il concetto di struttura leggera non coincide con quello di struttura precaria, potendo anche i pergolati avere saldo ancoraggio al suolo. L’assenza di contestazione da parte del Comune, non costituitosi, operava sul piano del principio di non contestazione.

Il gravame era pertanto accolto per tale parte, con assorbimento delle ulteriori doglianze, e l’ordinanza di demolizione annullata nei sensi di cui in motivazione. Le spese di lite erano compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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