Compensazione prezzi materiali: la variazione del 10% si rapporta all’anno dell’offerta (Cons. Stato n. 10448 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di compensazione per le variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione prevista dall’art. 133 d.lgs. n. 163/2006, la variazione percentuale superiore al 10% va rapportata al prezzo rilevato con decreto ministeriale nell’anno di presentazione dell’offerta e non al prezzo dell’anno precedente quello della rilevazione. Non è pertanto conforme alla lettera della norma il criterio del calcolo per blocchi annuali, che assume a base di raffronto lo scostamento anno per anno. La compensazione non integra una surrettizia reintroduzione della revisione prezzi, poiché opera sui prezzi delle prestazioni già eseguite e non su quelle da eseguire. Sulle somme riconosciute spettano gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla data delle singole istanze.
Il Fatto
La società appaltatrice, affidataria di alcuni sublotti dell’opera “Quadrilatero Umbria-Marche” da un contraente generale, ha chiesto l’accertamento del diritto alle compensazioni per le variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione relative agli anni dal 2009 al 2016, ai sensi dell’art. 133 d.lgs. n. 163/2006, quantificando il proprio credito in oltre dodici milioni di euro, oltre interessi.
La committente aveva opposto una lettura del meccanismo compensativo su base rigorosamente annuale, assumendo che lo scostamento superiore al 10% dovesse computarsi da un anno all’altro. Il TAR Lazio ha accolto solo in parte il ricorso, recependo il criterio dei “blocchi annuali” e i conteggi elaborati dall’Alta Sorveglianza. Di qui l’appello principale dell’appaltatrice e l’appello incidentale della committente, che lamentava l’adozione di un criterio meno favorevole per la parte pubblica rispetto a quello elaborato in sede tecnica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto la ratio dell’istituto. L’art. 133 d.lgs. n. 163/2006 consentiva di attivare la compensazione in presenza di variazioni di prezzo dei singoli materiali, in aumento o in diminuzione, superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato nell’anno di offerta, determinate da circostanze eccezionali e contingenti. La finalità è quella di attualizzare, nell’interesse dell’appaltatore, il prezzo dei materiali che, nel tempo necessario all’esecuzione, superi una soglia di tollerabilità.
La Corte distingue nettamente la compensazione dalla revisione prezzi di cui all’art. 1664 cod. civ.: con la prima si integra l’importo contrattuale sui prezzi delle prestazioni già effettuate, con la seconda l’integrazione riguarda le lavorazioni da effettuare. Non vi è dunque alcuna surrettizia reintroduzione del meccanismo revisionale, in quanto la base di calcolo è costituita dal maggior costo dei materiali rilevato annualmente, non dal prezzo complessivo dell’opera.
Su questa premessa il Collegio ritiene non condivisibile la conclusione del primo giudice. La variazione del 10% deve essere rapportata all’anno dell’offerta, e non all’anno precedente quello della rilevazione: la lettera della disposizione è chiara e interpretazioni difformi producono risultati paradossali. Viene superato quello che la Corte qualifica come un palese equivoco interpretativo, fonte di prassi scorrette e di errate operazioni aritmetiche. I precedenti richiamati dalla committente riguardavano peraltro fattispecie diverse, e all’affidamento in esame non si applica l’art. 171 d.P.R. n. 207/2010.
Ne consegue l’accoglimento del primo, del terzo e del quarto motivo dell’appello principale: la relazione con i conteggi dell’appaltatrice era corretta e non è stata valutata per effetto dell’equivoco interpretativo. È parimenti fondato il secondo motivo, perché la compensazione per le annualità 2014, 2015 e 2016 è pacificamente dovuta, con interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla data delle singole istanze.
L’appello incidentale è dichiarato improcedibile, essendo caducato il capo di sentenza che aveva accolto la domanda subordinata. Le spese del doppio grado sono compensate, in ragione delle non univoche posizioni della giurisprudenza sulla questione.
Nota della Redazione
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