La revisione prezzi accede al contratto e non al credito ceduto (Cons. Stato n. 10446 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revisione prezzi, in quanto finalizzata a ottenere una modifica del contratto originario, è istituto che accede al contratto e non al credito, involgendo la più ampia posizione di parte del contratto. Ne consegue che l’azione modificativa del contratto, cui tende l’istanza di revisione prezzi, non può essere oggetto di trasferimento mediante la cessione del credito. Il cessionario del credito derivante da un appalto pubblico non è pertanto titolare della legittimazione attiva a domandare la revisione prezzi spettante al cedente. La declaratoria di inammissibilità fondata su un palese errore di qualificazione giuridica, tale da omettere integralmente l’esame del merito, integra motivazione apparente e determina la nullità della sentenza, con rinvio della causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm.
Il Fatto
Un’impresa affidataria, all’esito di procedura di evidenza pubblica, del servizio di raccolta integrata, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani e servizi accessori, in virtù di contratto stipulato il 25 aprile 2016, ha chiesto al Comune la revisione prezzi ex art. 115 del d.lgs. n. 163/2006. L’amministrazione ha respinto l’istanza richiamando la clausola dell’art. 2 del contratto, che escludeva espressamente la revisione del prezzo contrattuale.
La società ha impugnato il diniego davanti al TAR Campania. Il giudice di primo grado, con la sentenza n. 4553/2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva: nelle more, la società aveva stipulato un atto di cessione dei crediti presenti e futuri derivanti dall’appalto in favore di un intermediario finanziario, e l’amministrazione aveva preso atto della cessione. L’impresa ha proposto appello, sostenendo che la cessione del credito non trasferisce le azioni relative all’essenza del contratto ceduto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione nella qualificazione della revisione prezzi in relazione all’istituto della cessione del credito. La sentenza di primo grado aveva argomentato il difetto di legittimazione sul presupposto che, avendo la società ceduto i crediti derivanti dall’appalto, non fosse titolata ad agire per la revisione.
Il percorso argomentativo del giudice di primo grado non è condivisibile. L’istituto della revisione prezzi ha duplice scopo: evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati, sconvolgendo il quadro finanziario originario, e tutelare l’impresa dall’alterazione dell’equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi. La giurisprudenza amministrativa chiarisce che la revisione mira a garantire il riequilibrio del sinallagma contrattuale a fronte di una sua documentata alterazione (Cons. Stato, sez. III, nn. 3317/2022 e 7288/2023), con funzione integrativa del prezzo (Adunanza Plenaria n. 14 del 2021), senza trasformarsi in surrettizia modifica dell’originario equilibrio tra prestazione e controprestazione (Cons. Stato n. 9426/2022).
Il Collegio ricostruisce poi la disciplina della cessione del credito (artt. 1260 e ss. c.c.), contratto traslativo a causa variabile, retta dal principio consensualistico, e la distingue nettamente dalla cessione del contratto (art. 1406 c.c.), che richiede il consenso del contraente ceduto e trasferisce l’intera posizione contrattuale. Il cessionario del credito acquista solo i diritti rivolti alla realizzazione del credito, non le azioni inerenti all’essenza del precedente contratto, che restano al cedente: è il principio affermato da Cass. n. 17727/2018, richiamato a sostegno. La Corte costituzionale ha del resto ritenuto manifestamente infondata la questione sull’art. 1260 c.c., valorizzando la distinzione tra cessione del credito e cessione del contratto (Corte cost. n. 95 del 2006).
Da tali coordinate discende che la revisione prezzi, finalizzata a ottenere una modifica del contratto, accede al contratto e non al credito: l’azione modificativa non può essere trasferita con la cessione del credito. L’accoglimento dell’appello conduce quindi alla rimessione al giudice di primo grado, perché l’erronea declaratoria di inammissibilità si fonda su un palese errore di qualificazione giuridica e integra motivazione apparente, con nullità della sentenza ex art. 105, comma 1, cod. proc. amm. (Ad. Plen. nn. 10 e 11 del 2018; Ad. Plen. n. 16 del 2024; Ad. Plen. n. 10 del 2025). Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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