Esclusione da programma Interreg per mancato rimborso di fondi ENI (TAR Sardegna n. 928 del 20.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esclusione di un partner da un progetto finanziato nell’ambito del programma Interreg NEXT MED, disposta dall’Autorità di Gestione ai sensi dell’art. 4.8 delle Linee Guida, ha natura vincolata qualora il partner risulti inadempiente rispetto all’obbligo di rimborso di fondi percepiti nell’ambito dei precedenti Programmi ENPI e ENI CBC MED. L’invio del preavviso di esclusione, che indichi le ragioni economiche poste a fondamento del provvedimento, soddisfa le garanzie partecipative di cui all’art. 41 della Carta di Nizza e agli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990, rendendo legittima l’adozione dell’atto senza necessità di ulteriore contraddittorio. La natura vincolata del potere esclude che l’esito di un eventuale contenzioso civilistico, instaurato dal partner avverso la richiesta di rimborso, possa incidere sulla legittimità del provvedimento di esclusione, che va valutata con riferimento al momento della sua adozione.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava, in qualità di partner, al progetto CReSInMED finanziato dal programma europeo Interreg NEXT MED. Il soggetto capofila veniva informato dall’Autorità di Gestione dell’esclusione della società dal progetto, per violazione dell’art. 4.8 delle Linee Guida, a causa del mancato rimborso di un saldo negativo relativo ad un precedente progetto (INTERNISA), finanziato dal Programma ENI CBC Med 2014-2020. La società, deducendo la violazione delle garanzie partecipative e il difetto di motivazione, impugnava l’esclusione innanzi al TAR Sardegna, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rigettato l’istanza cautelare, rilevando l’irrilevanza, ai fini della decisione, del giudizio instaurato dalla ricorrente innanzi al giudice ordinario per accertare il proprio diritto a trattenere integralmente il contributo già ricevuto nell’ambito del precedente programma. Ha poi esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, incentrati sulla violazione delle regole procedimentali e sull’illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione e di istruttoria. Il TAR ha accertato che la ricorrente era stata inadempiente alla richiesta di rimborso del saldo negativo, formulata dal capofila del progetto INTERNISA, e che l’Autorità di Gestione le aveva inviato un preavviso di esclusione, regolarmente ricevuto ma mai riscontrato.
La norma applicata, l’art. 4.8 delle Linee Guida, impone all’Autorità di Gestione di escludere i partner che non abbiano rimborsato i fondi dei Programmi ENPI e ENI CBC MED, senza lasciare margini di valutazione discrezionale. La Corte ha quindi escluso la violazione delle garanzie partecipative, poiché l’Amministrazione aveva posto la ricorrente in condizione di articolare le proprie difese con il preavviso. Il provvedimento di esclusione è stato ritenuto sufficientemente motivato, sia per il richiamo alla citata disposizione delle Linee Guida, sia per le ragioni economiche specificamente indicate nella comunicazione trasmessa alla società. L’esito del successivo contenzioso civilistico instaurato dalla ricorrente non può, infine, rilevare sulla legittimità del provvedimento adottato in un momento in cui l’inadempimento era certo e la conseguente esclusione vincolata.
Per tali ragioni il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese di lite in ragione della complessità della fattispecie.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.