Ristrutturazione con ampliamento e piani attuativi: onere della prova sulla deroga (Cons. Stato n. 10448 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di intervento edilizio che ecceda la ristrutturazione edilizia e integri un ampliamento di volumetria, la fattispecie ricade tra gli interventi di nuova costruzione e non è sussumibile nell’art. 3, lett. d), d.P.R. n. 380/2001. Non opera, pertanto, la regola di attuazione diretta degli strumenti urbanistici generali anche in assenza di piani attuativi dettata per il patrimonio edilizio esistente. Quando lo strumento urbanistico subordina il rilascio del titolo alla previa approvazione di un piano attuativo, la deroga è ammessa solo in presenza di una situazione di fatto integralmente urbanizzata e pari agli standard minimi. L’onere della prova di tale condizione grava in modo rigoroso su chi invoca la deroga. La declaratoria di improcedibilità o di infondatezza dell’appello principale travolge, per sopravvenuta carenza d’interesse, l’appello incidentale tardivo autonomo.

Il Fatto

Il titolare di un permesso di costruire per la ristrutturazione con ampliamento di un fabbricato, dopo averne demolito integralmente il manufatto in contrasto con il titolo, ha visto impugnare il permesso e l’autorizzazione paesaggistica da una società proprietaria di un fondo confinante. Il Comune ha dapprima sospeso i lavori e poi ingiunto la demolizione. Il giudizio amministrativo si è articolato in due processi: il primo, definito con l’accoglimento del ricorso della società e l’annullamento del titolo per mancanza del piano attuativo prescritto dalle norme tecniche del P.R.G.; il secondo, definito con il rigetto dell’impugnazione dell’ordinanza di demolizione e del provvedimento inibitorio della S.C.I.A. in variante.

Il titolare ha proposto appello avverso entrambe le sentenze. Nel primo giudizio è intervenuto anche l’appello incidentale tardivo del Comune; i ricorsi sono stati riuniti e la causa è giunta alla decisione per l’esame congiunto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il motivo centrale dell’appello principale, che invoca la regola dell’attuazione diretta degli strumenti urbanistici generali in assenza di piano attuativo per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente. Richiamato l’art. 3, lett. d), d.P.R. n. 380/2001, nella formulazione vigente al momento del titolo, la Corte rileva che la ristrutturazione edilizia comprendeva espressamente la demolizione e ricostruzione solo con la stessa volumetria del manufatto preesistente, salve le innovazioni per l’adeguamento antisismico e il ripristino di edifici crollati.

Ne deriva che l’ampliamento di volumetria, pur connesso a un intervento di ristrutturazione, esula dall’ambito della lettera d) e ricade tra gli interventi di nuova costruzione, disciplinati dall’art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001. Il titolo rilasciato abilitava per l’appunto una “ristrutturazione con ampliamento”, sicché la norma di favore, di natura eccezionale, non è applicabile alla fattispecie.

Quanto all’asserita sufficienza delle opere di urbanizzazione, la Corte riafferma un orientamento rigoroso. Il rilascio del titolo può prescindere dal piano attuativo solo quando l’area si collochi in un tessuto urbano saturo e già dotato delle opere primarie e secondarie pari agli standard minimi, e sempre che l’onere della prova sia assolto da chi afferma la condizione derogatoria. Nel caso concreto tale prova manca, non essendo state allegate né dimostrate le circostanze richieste. L’appello principale è quindi respinto.

L’appello incidentale tardivo del Comune, proposto avverso capi autonomi della sentenza oltre i termini, è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.a.. Il Collegio estende il richiamo al novellato art. 334, comma 2, cod. proc. civ., applicabile tramite il rinvio dell’art. 39 c.p.a., e all’orientamento consolidato, e ritiene che la improcedibilità dell’appello incidentale operi anche quando l’appello principale sia dichiarato infondato.

Quanto al secondo appello, relativo alla sentenza che aveva respinto l’impugnazione dell’ordinanza di demolizione, la Corte ritiene fondato il motivo sulla violazione del contraddittorio. Il giudice di primo grado ha posto a base della decisione una questione rilevata d’ufficio, la sopravvenuta assenza del titolo, senza indicarla alle parti e senza assegnare termini ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. La causa è pertanto rimessa al TAR ai sensi dell’art. 105 c.p.a., con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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