Ottemperanza al giudicato e penalità di mora contro il Ministero dell’Istruzione (TAR Campania n. 315 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato è accolto quando risultino integrati i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., ovvero la mancata impugnazione del titolo esecutivo — attestata da apposita certificazione di cancelleria — e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze entro il termine fissato e nomina, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il commissario ad acta. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. Alla parte ricorrente spetta inoltre la penalità di mora, commisurata agli interessi legali sulle somme dovute.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, l’importo complessivo di € 2000 per quattro anni scolastici. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione e non impugnata, come attestato da certificazione della cancelleria.
Nonostante il titolo esecutivo, il Ministero era rimasto inadempiente. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione del giudicato, la fissazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora e alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la documentazione in atti integrava tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ante quem previsto dall’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’Amministrazione di provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate.
Il giudice ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, n. 2039/2019. Quanto al compenso del commissario, la determinazione e la liquidazione sono rinviate a successivo decreto collegiale, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio, all’art. 55 del medesimo d.P.R., all’art. 8 della legge n. 417/1978 e alla Circolare del Ministero del Tesoro n. 75 del 3.12.1991, e, per le ulteriori spese di adempimento, all’art. 56.
La parcella va presentata, a pena di decadenza, nei termini dell’art. 71 d.P.R. n. 115/2002, con il dies a quo fissato non nel deposito della relazione sull’attività svolta, ma nel compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza. Il commissario deve inoltre depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, nel relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo dedicato agli ausiliari del giudice.
Il Collegio ha quindi disposto a carico dell’Amministrazione la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla scadenza del termine concesso. Le spese di lite sono state liquidate secondo il canone della soccombenza, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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