Disapplicazione generale del P.M.O. rende inammissibile l’ottemperanza senza interesse (TAR Lazio n. 4355 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è inammissibile per carenza di interesse qualora, alla data di notifica del ricorso, l’amministrazione abbia già adottato un provvedimento generale che determini la disapplicazione dello strumento pianificatorio oggetto del giudicato, facendo venire meno l’utilità concreta che la parte ricorrente potrebbe conseguire dalla prosecuzione del giudizio. La sopravvenienza normativa o regolamentare che priva di effetti il provvedimento da eseguire incide sull’interesse ad agire, il quale deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso ma anche in quello della decisione, e la cui carenza originaria determina una pronuncia di inammissibilità e non di improcedibilità.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, aveva ottenuto l’annullamento di una determinazione dirigenziale con cui l’amministrazione aveva ritenuto già soddisfatto l’interesse alla fruizione di un’occupazione di suolo pubblico, negando la revisione della scheda di dettaglio del Piano di Massima Occupabilità (P.M.O.) della via interessata. Con la sentenza passata in cosa giudicata, il TAR aveva accertato la violazione del giudicato formatosi sul precedente annullamento e l’obbligo dell’amministrazione di provvedere sulla richiesta di revisione. Rimasta inerte l’amministrazione, la società notificava ricorso per l’ottemperanza, deducendo la perdurante violazione dell’obbligo di riesame dell’istanza.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, rilevando che la notifica del ricorso per l’ottemperanza, avvenuta il 31 dicembre 2025, era successiva alla pubblicazione della deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 318/2025, intervenuta il 23 dicembre 2025. Tale deliberazione, all’art. 70, aveva disposto la disapplicazione generale dei Piani di Massima Occupabilità vigenti, compreso quello oggetto di causa, a partire dal 1° gennaio 2026.

La Corte ha osservato che la verifica sulla assentibilità dell’occupazione di suolo pubblico richiesta dalla società avrebbe dovuto conseguire alla presentazione di una nuova e specifica istanza, non potendo più trovare ingresso la procedura di revisione del P.M.O. ormai privo di efficacia. La sopravvenuta disapplicazione generale dello strumento pianificatorio ha fatto venire meno l’utilità concreta che la ricorrente avrebbe potuto conseguire dall’eventuale accoglimento del ricorso, rendendo la prosecuzione del giudizio priva di qualsiasi vantaggio pratico.

Il Collegio ha precisato che la carenza di interesse, sussistente già al momento della proposizione del ricorso, determina una pronuncia di inammissibilità e non di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’interesse ad agire deve sussistere sin dalla notifica dell’atto introduttivo. Ha infine compensato le spese di lite, valorizzando la perdurante inottemperanza dell’amministrazione al giudicato, circostanza che ha determinato la necessità della proposizione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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