Emersione lavoro irregolare: condanna ostativa e irrilevanza della riabilitazione in pendenza (TAR Puglia n. 1044 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di emersione del lavoro subordinato irregolare, l’art. 103, comma 10, lett. c), del D.L. n. 34/2020 preclude l’ammissione alla procedura allo straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, per i reati ostativi ivi elencati, tra cui il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il diniego prefettizio che richiami la tipologia del reato ostativo è sufficientemente motivato, non essendo necessaria l’indicazione degli estremi della sentenza di condanna, tanto più se questi siano stati successivamente comunicati all’interessato. La mera presentazione di un’istanza di riabilitazione penale non sospende il procedimento di emersione né ne determina l’esito favorevole, rimanendo l’esito rimesso alla valutazione del giudice penale. Il provvedimento di rigetto ha carattere rigidamente vincolato, con conseguente irrilevanza dei vizi formali e procedimentali ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava la nota dirigenziale con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura aveva rigettato la dichiarazione di emersione del lavoro subordinato irregolare, presentata dalla datrice di lavoro ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020. Il diniego richiamava la condanna del lavoratore per il reato di cui all’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 286/1998 in concorso con l’art. 110 cod. pen., qualificandola ostativa ai sensi del comma 10, lett. c), della medesima disposizione.
Il ricorrente contestava il difetto di motivazione, per non essere stati indicati gli estremi della sentenza di condanna, e deduceva che, ove fosse stato edotto tempestivamente, avrebbe potuto presentare istanza di riabilitazione penale prima della definizione del procedimento. Chiedeva quindi l’annullamento del provvedimento e del parere non favorevole espresso dalla Questura.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, rilevando che l’ammissione alla procedura è subordinata all’attestazione di determinati requisiti e che il comma 10, lett. c), esclude espressamente lo straniero condannato per i reati ivi elencati, tra cui il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. La dichiarazione di emersione presuppone dunque l’assenza di condanne riconducibili a tale elenco, che il legislatore valuta come indice di pericolosità sociale.
Nel caso concreto il ricorrente risultava condannato, con sentenza della Corte d’Appello di Lecce del 19 novembre 2008, divenuta irrevocabile il 20 marzo 2009, per il reato di cui all’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 286/1998, pacificamente ostativo. Il Collegio esclude che un’eventuale riabilitazione penale potesse operare quale elemento sopravvenuto favorevole, non essendo intervenuta al momento dell’adozione del diniego.
Quanto al dedotto vizio motivazionale, il Tribunale osserva che la nota dirigenziale, pur non indicando gli estremi della sentenza, specificava i motivi ostativi posti a base del parere questorile, consentendo all’interessato di risalire alla ragione del rigetto. La Questura, inoltre, su richiesta dell’interessato, aveva comunicato via PEC gli estremi del provvedimento di condanna, così assicurando piena conoscenza. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui la pendenza dell’istanza di riabilitazione non inibisce l’esercizio della potestà amministrativa applicativa dell’art. 103 (TAR Umbria n. 489/2025).
Il Tribunale sottolinea infine che l’esito favorevole della riabilitazione non è effetto automatico della sua presentazione, ma rimane rimesso alla valutazione del giudice penale. Il provvedimento prefettizio ha carattere rigidamente vincolato, con conseguente irrilevanza delle censure formali e procedimentali ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. Il ricorso è pertanto respinto nel merito, con compensazione delle spese in ragione delle condizioni personali e sociali del ricorrente.
Nota della Redazione
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