Modifica del costo della manodopera in sede di giustificazione dell’anomalia: esclusione legittima (TAR Lazio n. 11295 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di procedure di affidamento di contratti pubblici, vige il divieto di modificare il costo del lavoro in sede di verifica dell’anomalia, derogabile solo in casi eccezionali, tassativamente individuati nella scarsa incidenza della correzione sulla stima iniziale, nell’errore di calcolo e nelle sopravvenienze di fatto o di diritto. La modifica dei costi della manodopera dichiarati in offerta comporta un’inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell’offerta economica, che lede gli interessi pubblici posti a presidio della tutela delle condizioni di lavoro e il principio della par condicio tra i concorrenti. L’onere di indicare i costi della manodopera ai sensi dell’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36/2023 grava sull’operatore sin dalla presentazione dell’offerta, anche con riferimento ai servizi extra canone, quando la lex specialis ne imponga la quantificazione in base ai dati stimati dalla stazione appaltante.
Il Fatto
La società ricorrente era risultata aggiudicataria del lotto 3 di una procedura per l’affidamento di servizi di pulizia e facchinaggio, indetta da una società a partecipazione pubblica. A seguito di segnalazioni di altri concorrenti, la stazione appaltante aveva annullato l’aggiudicazione e richiesto nuovi chiarimenti, contestando che il costo del lavoro, indicato in offerta in misura inferiore al milione di euro, era stato incrementato in sede di giustificazioni di circa due milioni di euro, in ragione dell’integrazione dei servizi extra canone.
La società, esclusa dalla gara, aveva impugnato l’esclusione e, con motivi aggiunti, la successiva aggiudicazione al controinteressato, deducendo che la lettera b) dell’art. 17 del disciplinare non avrebbe richiesto l’indicazione dei costi della manodopera per i servizi extra canone e che nessun giudizio di anomalia era stato formulato sulla sua offerta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha esaminato il combinato disposto dell’art. 3 del disciplinare, dell’art. 3 del capitolato speciale e dell’allegato 3, rilevando che la stazione appaltante aveva stimato i costi della manodopera in misura superiore a tre milioni di euro, riferendoli espressamente sia ai servizi a canone sia ai servizi extra canone. La lettera d) dell’art. 17 del disciplinare imponeva l’indicazione della stima dei costi della manodopera senza alcuna differenziazione tra le due tipologie di servizi.
Il Collegio ha richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza amministrativa, dell’immodificabilità del costo del lavoro in sede di verifica dell’anomalia: l’offerente può dimostrare la congruità dell’offerta anche con riferimenti interni alla stessa, ma non può incidere sugli elementi essenziali, quale il costo complessivo del personale. Ha precisato che le sole variazioni ammesse sono quelle parziali e limitate, adeguatamente giustificate e bilanciate da altre componenti del quadro economico, riconducibili a errori di calcolo o a sopravvenienze, ferma restando l’entità iniziale dell’offerta.
Nel caso di specie, la società aveva del tutto omesso l’indicazione dei costi della manodopera per i servizi extra canone nell’offerta e li aveva integrati solo in sede di giustificazioni, con un incremento di circa due milioni di euro e un aumento dei costi aziendali della sicurezza di circa quarantamila euro. La Corte ha escluso che tale scostamento potesse rientrare nelle ipotesi eccezionali di lieve rimodulazione o di errore di calcolo, trattandosi di una rettifica di un elemento costitutivo dell’offerta, lesiva della parità di trattamento e degli interessi pubblici alla tutela delle condizioni di lavoro.
Il TAR ha altresì disatteso la censura sulla violazione del principio del risultato di cui all’art. 1 d.lgs. n. 36/2023, osservando che tale principio è invocabile solo a condizione che la legge sia stata scrupolosamente osservata: la richiesta di chiarimenti ex art. 110 d.lgs. n. 36/2023 era finalizzata alla verifica dell’anomalia e l’accertata modifica dell’offerta giustificava l’esclusione. I motivi aggiunti, fondati sull’illegittimità derivata, sono stati conseguentemente respinti.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.