Esecuzione del giudicato e caducazione del contratto a valle di gara annullata (TAR Sicilia n. 134 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, nel perimetrare il contenuto del giudicato amministrativo, ne verifica non solo gli effetti ripristinatori ma anche quelli conformativi, accertando se la condotta dell’Amministrazione ne costituisca esecuzione ovvero elusione. L’art. 1, comma 438, legge n. 311/2004 non consente di riconoscere il diritto di prelazione in favore di chi vanti un mero godimento di fatto del bene, essendo necessario un legittimo titolo di occupazione. Ne consegue che, annullata la procedura di gara per illegittimo esercizio della prelazione, il contratto stipulato a valle è travolto ex tunc e l’Amministrazione è tenuta a intervenire sulla sua efficacia e a regredire la procedura al segmento dell’aggiudicazione provvisoria, previo svolgimento delle verifiche prodromiche all’aggiudicazione definitiva.

Il Fatto

Una società agricola, proprietaria di un fondo adiacente, ha manifestato interesse ad acquisire un compendio immobiliare demaniale oggetto di procedura di alienazione. Nel corso degli anni l’area era stata concessa in godimento a una seconda società, dapprima a trattativa privata e poi in forza di un contratto di locazione scaduto.

Dopo l’indizione di una gara con avviso n. 1329 del 17.10.2023, la società agricola è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria. L’Amministrazione ha però sospeso l’iter e ha invitato l’altra società a esercitare la prelazione, poi accolta, comunicando alla prima il mancato prosieguo dell’aggiudicazione. I relativi atti sono stati annullati con sentenza passata in giudicato, per illegittimo riconoscimento della prelazione. Non avendo ottenuto alcun riscontro alla diffida all’esecuzione, la società ha proposto ricorso per ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità per violazione dei limiti oggettivi del giudizio di ottemperanza, sollevata dalla controinteressata, dichiarandola infondata. Il ricorso ha infatti ad oggetto la possibile elusione del decisum annullatorio e rientra quindi nel perimetro del giudizio di ottemperanza.

Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale ribadisce che l’Amministrazione non ha alcuna discrezionalità sull’an e sul quando dell’esecuzione, residuando un margine solo sul quomodo. Il giudice dell’ottemperanza può integrare e specificare la portata del giudicato, in un’ottica di giudicato a formazione progressiva, senza modificarne il contenuto né invadere la discrezionalità amministrativa.

Nel merito, il Collegio perimetra gli effetti della sentenza da eseguire. La caducazione degli atti impugnati e le prescrizioni conformative imponevano all’Amministrazione di intervenire sull’efficacia del contratto stipulato con l’altra società e di riattivare l’iter a far data dall’aggiudicazione provvisoria, non dalla riapertura delle offerte come sostenuto dall’Amministrazione in via difensiva.

La successiva Determina n. 2198 del 18.12.2025, adottata in pendenza del giudizio, ha dichiarato il contratto tamquam non esset, avviato il rilascio dell’immobile e disposto l’aggiudicazione definitiva in favore della ricorrente, previe verifiche di legge. Tale atto, sebbene tardivo, costituisce corretta esecuzione delle statuizioni ripristinatorie e conformative, non risultando più la condotta dell’Ente violativa o elusiva del giudicato.

Il Tribunale esclude che le statuizioni della sentenza ottemperanda imponessero il conseguimento automatico dell’aggiudicazione definitiva: il loro oggetto è la regressione procedimentale e lo svolgimento delle verifiche di rito. La pretesa della ricorrente risulta pertanto soddisfatta, con conseguente cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Venendo meno il presupposto dell’elusione del giudicato, cade anche la richiesta di penalità di mora. La soccombenza virtuale dell’Amministrazione giustifica la condanna alle spese in favore della ricorrente, mentre tra questa e la controinteressata le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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