Rinuncia agli atti irrituale e sopravvenuto difetto di interesse, appello improcedibile (Cons. Stato n. 10454 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio che non sia sottoscritta direttamente dalle parti e non sia notificata alle controparti è irrituale e non produce l’effetto estintivo del processo. Essa va tuttavia riqualificata dal giudice come attestazione processualmente rilevante, dalla quale ricavare il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità dell’appello, principale e incidentale, quando le parti abbiano formalizzato un accordo che le soddisfa e abbiano reciprocamente rinunciato alle pretese. La riqualificazione prescinde dalla ritualità dell’atto, poiché l’interesse alla pronuncia è venuto meno per fatti sopravvenuti, valutabili dal Collegio anche d’ufficio.
Il Fatto
Il Comune appellante aveva impugnato la sentenza con cui il TAR Liguria aveva accolto il ricorso della società e annullato due ordinanze sindacali: la n. 34 del 30 giugno 2020, recante ordine di rimozione del materiale abbancato nel sito dell’ex cava, e la successiva n. 61 del 7 ottobre 2020, di convalida della prima. Il giudice di primo grado aveva ritenuto fondati alcuni motivi del ricorso introduttivo e un motivo aggiunto.
La società aveva proposto appello incidentale, censurando i capi di rigetto e riproponendo le censure assorbite. Nel corso del giudizio erano sopravvenute una sentenza penale di assoluzione e una pronuncia tributaria favorevole, richiamate dalla società a sostegno della non qualificabilità del materiale come rifiuto. Poco prima dell’udienza le parti hanno depositato una nota con cui, dato atto di un accordo transattivo e di una nuova Convenzione per la riqualificazione del sito, hanno dichiarato di rinunciare agli atti dei giudizi pendenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende le mosse dalla qualificazione dell’atto depositato. La rinuncia è definita irrituale, perché non sottoscritta direttamente dalle parti e non notificata alle controparti. A tale conclusione il Consiglio di Stato giunge esaminando il contenuto della dichiarazione e la bozza di accordo depositata in giudizio, ove le parti costituite hanno reciprocamente rinunciato agli atti dei due appelli.
Da ciò il Collegio ricava una conseguenza processuale precisa: l’atto, pur non idoneo a determinare la rinuncia in senso proprio, costituisce un’attestazione processualmente rilevante, dalla quale si desume il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. La rinuncia, per come formulata, non si estende infatti al ricorso di primo grado, il cui accoglimento resta fermo, ma opera esclusivamente sul grado di appello.
La Corte chiarisce l’ambito dell’accordo: le parti hanno precisato che, in esito alle rinunce, risultano privi di efficacia e da intendersi annullati i provvedimenti sindacali richiamati, tra cui le ordinanze n. 34/2020 e n. 61/2020. Su questa base il venir meno dell’interesse investe tanto l’appello principale quanto quello incidentale.
La decisione non affronta nel merito le numerose questioni pure ampiamente dibattute, tra cui la qualificazione del materiale abbancato come rifiuto, il rilievo dei valori di fondo naturale e la validità della convalida ex art. 21-nonies legge n. 241/1990. Esse restano assorbite dalla declaratoria di improcedibilità, che il Collegio adotta in conformità alla richiesta delle parti. Le spese del grado vengono compensate.
Sul piano processuale, la pronuncia conferma che il giudice amministrativo può riqualificare l’atto di rinuncia irrituale in chiave di carenza sopravvenuta dell’interesse, evitando la definizione nel merito e salvaguardando l’economia del giudizio. L’accordo intervenuto tra le parti e il deposito in giudizio ne costituiscono il presupposto verificabile.
Nota della Redazione
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