Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio di ottemperanza (TAR Lombardia n. 3252 del 10.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza alla sentenza che ha annullato il diniego di emersione dal lavoro irregolare, la sopravvenuta e positiva conclusione del procedimento amministrativo in via satisfattiva, con l’adozione del provvedimento richiesto, determina la carenza di interesse alla decisione, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La sopravvenienza non è rilevabile d’ufficio in contrasto con la posizione delle parti, ma il Collegio ne prende atto quando entrambe le difese la confermano. Nel giudizio di ottemperanza, inoltre, la non manifesta infondatezza del ricorso giustifica la conferma dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, anche in esito alla declaratoria di improcedibilità.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dal TAR Lombardia, con la sentenza n. 1641 del 13 maggio 2025, l’annullamento del provvedimento con cui il Prefetto di Milano aveva rigettato la domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata in proprio favore ai sensi dell’art. 103 del decreto legge n. 34 del 2020.
Notificata la sentenza, l’Amministrazione non aveva concluso il procedimento. Il difensore del ricorrente aveva sollecitato più volte Prefettura e Questura, trasmettendo la documentazione sul rapporto di lavoro. In assenza di definizione, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’adozione dei provvedimenti attuativi. Nel corso del giudizio, l’Amministrazione ha depositato la nota della Prefettura del 3 ottobre 2025, attestante la positiva conclusione della procedura e l’emissione della richiesta di permesso di soggiorno.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica consiste nello stabilire se, dopo l’avvio del giudizio di ottemperanza, la definizione satisfattiva della pretesa del ricorrente faccia venir meno l’interesse alla pronuncia. La difesa erariale ha segnalato l’intervenuta improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, segnalazione confermata dalla difesa del ricorrente, che ha evidenziato la conclusione positiva del procedimento di emersione.
Il Collegio prende atto del deposito dell’Amministrazione del 6 ottobre 2025, con cui la Prefettura di Milano ha documentato la convocazione delle parti, datore di lavoro e lavoratore, per il giorno 3 ottobre 2025, seguita dall’esito favorevole della procedura.
Una volta realizzata l’utilità richiesta, nessuna ulteriore ragione residua per una decisione nel merito. Il giudice dichiara pertanto improcedibile il ricorso: la sopravvenuta carenza di interesse, condivisa da entrambe le parti, esclude la necessità di scrutinare la fondatezza della domanda di ottemperanza.
Quanto alle spese, il Collegio le compensa tra le parti, in considerazione del complessivo andamento della controversia. Sulla richiesta di patrocinio a spese dello Stato, già accolta dalla Commissione con decreto n. 126/2025, il Tribunale conferma l’ammissione, ritenendo il ricorso non manifestamente infondato.
Il provvedimento è infine accompagnato dall’ordine di oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo delle parti, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
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