Obbligo del Comune di finanziare senza limiti di bilancio le prestazioni sociosanitarie (TAR Lombardia n. 550 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di prestazioni sociosanitarie residenziali, ai sensi dell’art. 6, ultimo comma, della legge n. 328/2000 e delle norme di cui all’art. 14 della stessa legge, nonché degli artt. 2 e 7 della legge regionale Lombardia n. 3/2008, grava sui Comuni l’obbligo di garantire la presa in carico personalizzata del cittadino, facendosi carico dell’intera retta di ricovero comprensiva della componente sanitaria, con facoltà di recupero delle relative somme dagli enti del servizio sanitario. La compartecipazione dell’assistito può essere richiesta esclusivamente per la componente assistenziale e deve essere determinata nel rispetto della disciplina statale sull’ISEE di cui al d.P.C.M. n. 159/2013, senza che i Comuni possano introdurre criteri ulteriori o difformi, né subordinare l’erogazione della prestazione alla mera disponibilità di bilancio.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano la nota con cui il Comune di residenza aveva negato, o differito mediante inserimento in lista d’attesa, la richiesta di compartecipazione comunale alla retta di ricovero in RSA dell’assistita. L’Amministrazione fondava il proprio diniego sulla disciplina regolamentare locale, che subordinava l’erogazione dei contributi ai limiti delle disponibilità di bilancio. I ricorrenti chiedevano l’accertamento dell’obbligo del Comune di provvedere senza poter invocare la mera indisponibilità finanziaria e la condanna al risarcimento del danno patrimoniale consistente nelle somme versate in luogo dell’Ente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nella fase cautelare e in assenza di controdeduzioni del Comune, ha ritenuto il ricorso assistito da fumus boni iuris con riferimento ai dedotti vizi di violazione di legge e carenza di motivazione. Richiamando un condiviso orientamento giurisprudenziale, il Collegio ha ricordato che le norme nazionali e regionali in materia pongono in capo ai Comuni l’obbligo di garantire il servizio al cittadino, facendosi carico dell’intera retta di ricovero, comprensiva della componente sanitaria, salvo il successivo recupero nei confronti degli enti del servizio sanitario. Tale componente non può essere scaricata sull’utente o sulla famiglia.
Quanto alla compartecipazione, il Collegio ha precisato che l’accesso agevolato e il relativo livello di compartecipazione sono stabiliti dai Comuni nel rispetto della disciplina statale sull’ISEE, oggi contenuta nel d.P.C.M. n. 159/2013. La disciplina di settore, che deve ricevere uniforme applicazione sull’intero territorio nazionale, non tollera l’utilizzo di criteri ulteriori o difformi che diano rilievo a elementi diversi da quelli indicati nel decreto per determinare la capacità economica dell’assistito. Non sono pertanto ammessi sistemi alternativi di calcolo delle disponibilità economiche.
In relazione al periculum in mora, il Tribunale ha rilevato che il mancato accoglimento dell’istanza cautelare avrebbe potuto compromettere la permanenza dell’assistita nella RSA in cui è attualmente ospitata. A tale pregiudizio si è ritenuto di poter ovviare ordinando al Comune di riesaminare la domanda di compartecipazione alla luce dei principi sopra esposti, previo coinvolgimento dell’interessata nel procedimento, assegnando un termine di trenta giorni per la conclusione.
La peculiarità della controversia ha giustificato la compensazione delle spese della fase cautelare e la fissazione dell’udienza pubblica di merito per la trattazione del ricorso.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.